controllo-finanziario-enti-locali-corte-contiIn seguito a una recente pronuncia della della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio, emergono alcune interessanti indicazioni in merito alla procedura di controllo finanziario negli enti locali.


La Sentenza n. 2/2024 fornisce chiarezza e alcuni importanti orientamenti su questi delicati meccanismi tecnico/economici, delineando nuove linee guida per garantire la corretta esecuzione delle procedure di controllo finanziario nei contesti giudiziali in ambito locale.

La decisione della Corte si concentra, in modo particolare, sulla firma apposta su un conto giudiziale e stabilisce che tale atto debba essere eseguito da un individuo diverso da colui che ha redatto il conto stesso. Una misura necessaria per garantire l’integrità dell’intero processo.

Che cosa si intende per “controllo degli equilibri finanziari”?

Sotto l’etichetta di “controllo” negli enti locali si inserisce l’attività di vigilanza effettuata da un soggetto operante all’interno della struttura dell’ente locale, benché non sia parte integrante dello stesso.

Il sistema di controlli interni, fondamentale per garantire una gestione adeguata negli enti locali, si configura in conformità con le disposizioni del Tuel e del d.lgs. n. 150/2009. Di particolare interesse in questa sede è il controllo sugli equilibri finanziari, elemento cruciale per la corretta gestione del bilancio.

All’interno dei regolamenti in materia di controlli interni e di contabilità, l’ente locale è tenuto a istituire e regolamentare un monitoraggio periodico della gestione finanziaria. Questa procedura coinvolge attivamente:

  • gli organi di governo
  • il responsabile del servizio finanziario
  • il direttore generale (se previsto)
  • il segretario
  • i dirigenti (o responsabili di servizio)
  • e l’organo di revisione.

Il controllo in questione riveste un’importanza cruciale all’interno degli enti locali, coinvolgendo direttamente e con responsabilità tutti coloro che contribuiscono alla gestione finanziaria dell’ente locale. In caso di squilibri rilevati, è imperativo che tali soggetti adottino interventi correttivi tempestivamente.

Parallelamente a questo tipo di controllo, ma con una natura distintiva, sorge un altro adempimento di rilievo relativo agli equilibri di bilancio, secondo quanto stabilito dall’art. 193 del Tuel.

Controllo finanziario negli enti locali: parere della Corte dei Conti

La Corte dei Conti del Lazio, in questa pronuncia giuridica, sottolinea infatti l’importanza di garantire una netta separazione tra il soggetto che prepara il conto e quello che ne verifica la conformità, enfatizzando il concetto di “alterità” ancor prima di quello di “indipendenza”.

Un punto di particolare interesse riguarda la situazione in cui l’agente contabile si configura come l’unico membro del personale nel servizio finanziario o addirittura come l’unico dipendente amministrativo dell’ente locale. In tali casi, la competenza per rilasciare il visto di conformità è attribuita al Segretario Comunale. Quest’ultimo assume un ruolo di sostituto del responsabile del Servizio, in ottemperanza agli articoli 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del Dlgs 267/2000.

In situazioni eccezionali, la competenza residuale potrebbe essere assegnata al Sindaco, designato come organo responsabile dell’amministrazione del Comune ai sensi dell’articolo 50 del Dlgs 267/2000. Tuttavia, queste disposizioni devono essere interpretate con attenzione e applicate secondo quanto specificamente stabilito dalla normativa locale all’interno dei confini della propria autonomia.

L’infografica del Dott. Enzo Cuzzola

Qui di seguito trovate l’infografica che riassume in “pillole” la sentenza appena analizzata, a cura del Dott. Enzo Cuzzola, esperto in fiscalità degli enti pubblici, consulente e revisore di enti locali.

 


Fonte: articolo della redazione, infografica a cura del dott. Enzo Cuzzola