controlli, controlloRelativamente agli importi erogati dai sostituti d’imposta a titolo di “bonus Irpef di 80 euro” e recuperati in compensazione tramite codice tributo “1655” (“165E”, per gli utilizzatori dell’F24 enti pubblici), l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 11/E del 9 marzo 2016, ha istituito i codici tributo da indicare nella delega di pagamento per le somme che risultano dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione e che si vuole versare solo in parte:

 

– “997B”, per l’imposta

 

– “998B”, per gli interessi

 

– “999B”, per la sanzione.

 

Nel modello F24, i codici vanno esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; inoltre, vanno riportati negli specifici campi il codice atto e l’anno di riferimento presenti nella comunicazione.

 

Nel modello F24 Ep, i codici devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “sezione” va scritto “Erario” (valore F), mentre nei campi “codice atto” e “riferimento B” vanno riportati, rispettivamente, il codice atto e l’anno di riferimento, entrambi reperibili dalla comunicazione.

 

La stessa risoluzione 11/2016, a seguito della ridenominazione del codice tributo 1135 operata con la risoluzione 96/2014 (“imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del T.U.I.R a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 3, commi 15 e 16, del dl 24 aprile 2014, n. 66 – regime amministrato”), provvede ad adeguare alla nuova ridenominazione anche i corrispondenti codici (962A, 963A e 964A) da utilizzare per le somme dovute a seguito di controllo ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973.