roma_metro_c_000Si comunica che con provvedimento del 17 giugno 2015, è stato disposto il pagamento in acconto per l’anno 2015 del contributo spettante agli enti locali titolari di contratto di servizio in materia di trasporto pubblico previsto dall’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

 

Si rammenta che con circolare f.l. 1/2015 del 9 febbraio 2015, consultabile alla pagina http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl1-15.html, sono state fornite tutte le indicazioni utili in merito all’erogazione del contributo in esame.

 

Possono presentare al Ministero dell’Interno il modello “B”, relativo ai maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, stipulati in applicazione all’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che si presume di sostenere nell’anno 2015, i seguenti enti:

 

  • unioni di comuni;

 

  • consorzi;

 

  • comunità montane

 

  • province della Sardegna.

 

La certificazione di cui al modello “B” riportato nel decreto attuativo del 22 dicembre 2000, deve essere prodotta entro il termine del 28 febbraio 2015.

 

Restano in ogni caso esclusi dalla presentazione le province (liberi consorzi comunali per la Regione Siciliana), i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, i consorzi e le comunità montane facenti parte delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.

 

Come già chiarito con circolare F.L. 1/2014 del 5 febbraio 2014, resta fissato al 30 aprile 2015 il termine ultimo per presentare il modello “B1” relativo al dato definitivo dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico nell’anno 2014.

 

La tardiva o mancata presentazione del modello “B” entro il termine del 28 febbraio 2015, comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2015, della prima rata, nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all’articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000, relative all’anno 2015.

 

La tardiva o mancata presentazione del modello “B1” entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e determina il recupero da parte del Ministero dell’Interno della prima rata versata eventualmente entro il 30 giugno dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.

 

La mancata presentazione entro il termine del 28 febbraio 2015 del modello “B” non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l’assegnazione del trasferimento erariale concernente l’anno 2015, il modello “B1” entro il 30 aprile 2016.

 

Gli enti dovranno trasmettere le predette certificazioni alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo competente per territorio.

 

Per il rispetto dei predetti termini verrà presa in esame la data d’arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita).

 

Codeste Prefetture-UTG avranno cura di acquisire in banca dati i certificati dagli enti locali, utilizzando l’apposita procedura attivabile dall’intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato. A tali fini la procedura informatica prevede l’acquisizione dei files corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati. Tutti i certificati dovranno essere in ogni caso acquisiti ed inseriti nella procedura, anche se pervenuti fuori termine, digitando gli appositi campi che riportano la data d’arrivo (se consegnata a mano), o quella del timbro postale (se spedita). Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati dallo scrivente Ministero, al momento dell’elaborazione delle somme spettanti ai singoli enti richiedenti.

 

L’avvenuta acquisizione di certificati presentati fuori termine che, si chiarisce, ha finalità esclusivamente conoscitiva, deve essere notificata all’ente con contestuale comunicazione dell’avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale.

 

Si ribadisce, che la mancata presentazione nei termini del modello “B” non pregiudica per gli enti la possibilità di trasmettere il modello “B1” per l’assegnazione del trasferimento erariale richiesto sulla base del dato definitivo riportato.

 

La trasmissione informatica dei dati comporta che la certificazione su supporto cartaceo pervenuta alle Prefetture-UTG non dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale.

 

Per l’utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre sulla intranet, una guida operativa.

 

Per eventuali quesiti e problematiche amministrative è possibile rivolgersi alla sig.ra Daniela Persiani allo 06/46548159, alla sig.ra Amelia Mazzariello e alla sig.ra Evelina Di Prisco allo 06/46548158, mentre la mail di riferimento è finloc@interno.it.

 

Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile contattare la sig.ra Stefania Cipollini allo 06/46548034 o il sig. Filippo Iengo allo 06/46526863.

 

Si fa presente, infine che, dopo l’acquisizione delle certificazioni, in linea con precedenti orientamenti espressi in materia di verifica delle certificazioni contabili da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze e della Corte dei Conti, questa Direzione Centrale, con la collaborazione di codeste Prefetture-UTG territorialmente competenti, valuterà l’opportunità di effettuare a campione una verifica delle stesse.

 

La presente circolare, trasmessa solo in via informatica e visualizzabile sul sito ufficiale della finanza locale alla pagina web http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl1-15.htmldeve essere inoltrata agli enti locali della provincia con cortese urgenza, stante la ravvicinata scadenza del termine previsto dalla norma di riferimento.