Approvato il modello di certificazione relativo alla richiesta del contributo per i mutui contratti nel 2016 dagli enti locali: ecco il termine di scadenza per l’invio.
Con decreto del Ministero dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2017, è stato approvato il modello di certificazione relativo alla richiesta del contributo per i mutui contratti nel 2016 dagli enti locali, ai sensi dell’art. 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 e ss.mm.ii.
Il dl n. 41/1995 ha previsto un contributo statale in conto interessi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo sviluppo investimenti, e fino ad esaurimento del fondo medesimo, per i mutui accesi dagli enti locali a partire dal 1995, che viene corrisposto per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo. Il dispositivo deve essere attivato mediante l’invio della certificazione alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, a pena di decadenza.
Il certificato, in formato pdf, è scaricabile dal sito della Direzione centrale della finanza locale e potrà essere utilizzato dagli enti locali interessati. Si ricorda che il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, a pena di decadenza.
Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare sino ad esaurimento le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, al comma 2- bis dell’art. 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonchè ai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo di ogni anno, di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre dell’anno precedente, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l’anno 1992, di cui al comma 4 dell’art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.