contributo-sicurezza-edificiContributo per sicurezza degli edifici e del territorio: i Comuni come devono ottemperare alla sistemazione contabile dell’erogazione?


Il comma 853, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) prevede l’assegnazione, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, che non risultano già beneficiari delle erogazioni connesse al “Bando periferie”, di contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

 

A seguito delle richieste pervenute entro lo scorso 20 febbraio, il Ministero dell’Interno dovrà pubblicare la graduatoria degli enti ammessi al contributo entro il prossimo 31 marzo (co. 855).

 

Le FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’interno in occasione della richiesta di contribuzione precisavano che i Comuni potevano presentare richiesta anche per opere non inserite in documenti di programmazione, o la cui fonte di finanziamento, nel caso di opere già previste, fosse diversa dal contributo statale, purché l’ente procedesse alla necessaria variazione entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 (31 marzo 2018).

 

Appare ora evidente che il decreto del Ministero dell’interno di assegnazione dei contributi verrà emanato a ridosso della scadenza del 31 marzo, rendendo tecnicamente impossibile l’adempimento indicato dallo stesso Ministero.

 

Si ritiene pertanto che i Comuni possano procedere a regolarizzare la propria posizione anche oltre la data del 31 marzo p.v., attraverso una variazione degli strumenti programmatori e di bilancio, che potrà avvenire nel corso dell’iter di approvazione del bilancio di previsione, ovvero con separata ed apposita variazione, una volta avuta la certezza del contributo. Dell’avvenuta variazione dovrà essere data comunicazione al Ministero.