gazzetta, bilateraleI contributi versati dai pensionati, in favore dei familiari non fiscalmente a carico, al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti, sono deducibili dal reddito complessivo, a patto che il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali. È il chiarimento fornito con la risoluzione n. 65/E del 2 agosto 2016. L’Agenzia delle Entrate ricorda, in primo luogo, la soglia di deducibilità, pari a 3.615,20 euro, riconosciuta ai contributi versati ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (articolo 10, comma 1, lettera e-ter, del Tuir), rilevando che, in base alla disposizione normativa, il beneficio non vale nel caso in cui il versamento sia eseguito a favore di un familiare non fiscalmente a carico.

 

Invece, i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nello stesso limite di 3.615,20 euro (articolo 51, comma 2, lettera a, del Tuir). Tale esclusione, come chiarito dalla circolare 50/2002, opera anche per i contributi versati per i familiari non a carico.

 

Relativamente ai contributi versati agli enti (o casse) con fini esclusivamente assistenziali, la risoluzione 293/2008 ne ha riconosciuto l’esclusione dal reddito anche quando versati da lavoratori in pensione, purché siano rispettate le medesime condizioni previste per i dipendenti in servizio.

 

Pertanto, alla luce del quadro normativo e di prassi delineato, l’Agenzia conclude che i pensionati possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi assistenziali versati, in favore di familiari non a carico, al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti, purché questo abbia esclusivamente fini assistenziali.