contributi-fusioni-comuni-2020A decorrere da quest’anno, la Legge di Bilancio 2020, ha stabilizzato l’incremento delle risorse da destinare al contributo straordinario spettante agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni.


Contributi per Fusioni di Comuni nel 2020: risorse incrementate. La Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell’interno comunica che la legge di bilancio 2020 ha stabilizzato l’incremento di 30 milioni di euro delle risorse da destinare al contributo straordinario spettante agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni.

L’articolo 42, comma 1, del decreto legge 124/2019 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto, per l’anno 2019, un incremento, di 30 milioni di euro, delle risorse da destinare al contributo straordinario spettante agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni.

A decorrere dall’anno 2020, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nella sezione II, con autorizzazione alla spesa a valere sull’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha stabilizzato il citato incremento di 30 milioni di euro delle risorse da destinare al contributo straordinario spettante agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazione.

La gestione associata dei Comuni

La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi.

Si ricorda che l’ordinamento prevede la possibilità di esercitare in forma associata le funzioni locali attraverso due strumenti:

  • la convenzione;
  • l’unione di comuni.

Pertanto gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato determinati funzioni e servizi.

In alternativa, due o più comuni possono costituire una unione. Vale a dire un vero e proprio ente locale dotato di statuto e di organi rappresentativi propri, per l’esercizio stabile di funzioni e servizi.

L’ordinamento prevede due tipologie di esercizio in forma associata tramite unione di comuni o convenzione:

  • quella, facoltativa, per l’esercizio associato di determinate funzioni
  • e quella obbligatoria, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l’esercizio delle funzioni fondamentali.

Le regioni hanno il compito di individuare i livelli territoriali ottimali di esercizio associato di funzioni comunali, di promuovere e favorire l’associazionismo.

L’unione di Comuni

La legge n. 56 del 2014 ha mantenute ferme le due tipologie di unione previste già in precedenza: quella, facoltativa, per l’esercizio associato di determinate funzioni e quella obbligatoria per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l’esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni. Ad entrambe si applicano le modalità definite dall’art. 32 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000).

Per le unioni obbligatorie è stato stabilito un ulteriore limite demografico minimo necessario per l’istituzione dell’unione fissato in 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane (almeno tre comuni).

Infine, lo Stato e le regioni, secondo le proprie competenze, possono attribuire alcune funzioni provinciali anche alle unioni di comuni.

Fusioni di Comuni: crescono al Nord, al Sud aumentano invece le scissioni.