Maggiore chiarezza grazie alle FAQ recentemente pubblicate su un argomento che riguarda da vicino le piccole municipalità: i contributi per i comuni fino a 5 mila abitanti.
Il Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha recentemente pubblicato le FAQ (Frequently Asked Questions) al fine di fornire ulteriori dettagli e chiarimenti riguardo all’assegnazione dei contributi a favore dei comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti.
Queste FAQ forniscono dettagli chiari sulle regole e le condizioni per beneficiare dei contributi del Ministero dell’Interno, offrendo una guida preziosa per i comuni interessati.
Ecco una sintesi delle informazioni più rilevanti.
Convenzioni di segreteria: limiti e opportunità
Se un Ente ha richiesto il contributo come sede di segreteria vacante non convenzionata, è importante notare che non può entrare in una convenzione già esistente con Enti che superano i 5.000 abitanti. Il contributo è destinato ai comuni con una popolazione massima di 5.000 abitanti, e ogni comune aderente a una convenzione deve rispettare questo limite.
Tuttavia, se un Ente ha presentato domanda come sede di segreteria vacante non convenzionata e risulta tra i beneficiari, è possibile entrare in una convenzione di segreteria con Enti che hanno meno di 5.000 abitanti, mantenendo così il diritto al contributo.
Variazioni nelle convenzioni di segreteria
Nel caso in cui un Comune convenzionato decida di sciogliersi o di aderire a un’altra convenzione dopo l’erogazione del contributo, la normativa prevede che il Comune mantenga il beneficio in proporzione alla sua partecipazione agli oneri derivanti dalla convenzione originaria. Tuttavia, se un Comune decide di aderire a una nuova convenzione con oneri inferiori, deve restituire l’eccedenza.
Restituzione del contributo e interruzione dell’incarico
Il Comune beneficiario deve restituire il contributo se l’incarico di titolarità della sede di segreteria viene interrotto e non viene nominato un nuovo segretario entro centoventi giorni dalla cessazione dell’incarico. Questa regola si applica anche in caso di scioglimento anticipato della convenzione o recesso. La comunicazione di variazioni nel rapporto di servizio è obbligatoria.
Utilizzo del contributo PNRR
Le risorse del fondo previste dall’art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, non possono essere utilizzate per finanziare gli incarichi conferiti ai segretari comunali. Queste risorse sono specificamente destinate all’assunzione di personale non dirigenziale per l’attuazione dei progetti del PNRR.
Vincoli sull’utilizzo delle risorse
È vietato utilizzare il contributo per l’assunzione di personale per progetti diversi da quelli autorizzati e non è consentito aumentare le ore del personale già in servizio. La finalità principale del contributo è reclutare nuovo personale per l’attuazione dei progetti del PNRR.
Restituzione delle risorse non utilizzate
Le risorse non utilizzate in una specifica annualità devono essere riversate su un capitolo di entrata dedicato. La restituzione è obbligatoria, come sancito dall’articolo 1, comma 2, del DPCM 30 dicembre 2022.
Contributi per i comuni fino a 5 mila abitanti: il documento con tutte le FAQ
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it