contratto-integrativo-enti-locali-premi-di-produttivitaI giudici contabili friulani, con la deliberazione n. 29/2018, si esprime sul Contratto Integrativo Enti Locali, i premi di produttività quando sussistono?


Il Comune chiede se sia legittimo effettuare la contrattazione integrativa relativa al fondo 2017 nel corso dell’anno 2018 ed erogare quindi, oltre alle varie indennità, anche le risorse destinate alla produttività sulla base dei risultati conseguiti e certificati rispetto agli obiettivi che sono stati formalmente definiti a inizio 2017.

 

Sui requisiti di ammissibilità della richiesta di motivato avviso.

 

Prima ancora dell’esame del merito delle richieste di motivato avviso, si rende pertanto necessario verificarne l’ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (richiesta proveniente da un “Amministrazione controllata” e legittimazione dell’organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

 

Ammissibilità soggettiva

 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l’ambito soggettivo dell’attività consultiva da essa espletabile è determinato dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

 

Tra queste rientrano la Regione e i suoi Enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro Enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. Sempre in relazione ai profili dell’ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto competente ad inviare alla Sezione le domande di motivato avviso è individuato nell’organo di vertice dell’Ente. Nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente da un Ente locale territoriale, il Comune di Faedis, ed in quanto sottoscritta dal legale rappresentanteper la sua qualità di Sindaco.

 

Ammissibilità oggettiva

 

Per quanto concerne l’ammissibilità oggettiva, è necessario precisare che alla Sezione non compete una generica funzione consultiva a favore delle amministrazioni controllate, bensì una funzione specifica e limitata alle materie della “contabilità pubblica”, da intendersi anche in relazione al rapporto intercorrente tra la funzione medesima e la più ampia funzione di controllo che la legge intesta a questa Sezione regionale della Corte dei conti.

 

In quest’ottica, deve essere tenuto in attenta considerazione, per quanto attiene alla nozione di “contabilità pubblica” rilevante ai fini dell’esercizio della funzione consultiva, quanto precisato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 54/2010, emanata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 31, del d.l. 1.7.2009 n. 78 e quindi ai fini dell’affermazione di un orientamento generale, cui tutte le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi.

 

Le Sezioni Riunite hanno attribuito a tale nozione un significato che, tenendo conto delle fondamentali distinzioni tra attività di gestione e attività di amministrazione e tra procedimento contabile e procedimento amministrativo, collega la funzione consultiva all’esegesi del sistema dei principi e delle norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.