Contratto Enti Locali: calcolo arretrati, stipendi e indennità. Entro il mese di giugno tutte le amministrazioni del comparto delle funzioni locali devono corrispondere gli aumenti, liquidare gli arretrati e ricalcolare i compensi che spettano ai dipendenti.
Contratto Enti Locali: calcolo arretrati, stipendi e indennità. Le amministrazioni locali e regionali devono dare applicazione entro i 30 giorni successivi agli istituti contrattuali che hanno un «carattere vincolato ed automatico». Per cui con le buste paga del prossimo mese questi aumenti vincolati vanno corrisposti.
Arretrati
Deve essere prevista la liquidazione degli arretrati dettati dal nuovo contratto, che si applicano a far data dallo scorso 1° aprile. Occorre poi prevedere l’attivazione dell’elemento perequativo. Infine, si deve ricordare che dallo scorso 1° aprile è scomparsa la indennità di vacanza contrattuale, riassorbita nel trattamento economico fondamentale. Gli arretrati saranno calcolati sommando il valore dei vari ratei di aumento per il numero di mensilità interessate (comprensive di tredicesima) a cui si aggiungono tre mesi di elemento perequativo (marzo, aprile e maggio 2018).
Stipendi
Gli aumenti a regime valgono in media 65 euro lordi al mese negli enti territoriali. E oscillano da 52 a 90,3 euro a seconda del gradino occupato dal dipendente nella scala gerarchica. In sanità invece la media viaggia a 66,9 euro, e va dai 50,5 euro del gradino più basso ai 90,8 di quello più alto.
Calcolo indennità
Le amministrazioni devono inoltre ricordare la necessità di individuare e liquidare gli incrementi determinati sulle indennità di turno. E i compensi per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festive. Le prestazioni svolte a questi titoli rispettivamente nel 2016, dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2018 e dal 1° aprile devono essere ricalcolate con gli aumenti dettati dal contratto nazionale.
Copertura Economica
A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.
Poiché gli incrementi contrattuali rappresentano una voce di spesa ricorrente da finanziare con entrate correnti altrettanto ricorrenti, è vietato finanziarli con avanzo, pena la violazione del pareggio di bilancio e dei principi dell’armonizzazione contabile.