Il rinnovo del contratto nazionale per il comparto delle Funzioni Locali apporta rilevanti novità anche alle risorse per gli Enti. Cambia, il meccanismo delle risorse decentrate per opera degli aumenti stipendiali. Ma cosa cambia?
L’articolo 67 dell’ipotesi di contratto stipulata il 21 febbraio scorso riscrive totalmente le modalità di costituzione del fondo del salario accessorio e ci lascia una possibilità di destinare risorse aggiuntive per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance, (…) al fine di sostenere i correlati oneri del trattamento accessorio del personale.
Tuttavia, potrebbe non essere un cambiamento in positivo, quantomeno per il personale: dovranno essere le risorse riservate ai trattamenti accessori dei dipendenti e non i bilanci, infatti, a finanziare i maggiori costi derivanti dal rinnovo del Ccnl, ricadenti appunto sul salario accessorio. Per la prima volta, dunque, gli aumenti salariali invece di incrementare il fondo, ne eroderanno le disponibilità, ai fini della destinazione ai vari istituti.
Il comma 2 dell’articolo 67, quindi, è scritto obbedendo alla regola che da sempre ha caratterizzato la contrattazione: gli incrementi stipendiali previsti dai contratti collettivi si riverberano sul salario accessorio (in particolare sugli stipendi che hanno negli anni precedenti ricevuto incrementi per le progressioni orizzontali) e finiscono per incrementare il volume complessivo dei fondi.
Gli enti possono stanziare le risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.
La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.
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