assicurazione-polizza-vitaIl Presidente dell’Autorità ha firmato un comunicato in merito al rilascio delle polizze fideiussorie false nell’ambito dei contratti pubblici.

 

Ad integrazione dei Comunicati del Presidente del 1° luglio 2015 e del 21 ottobre 2015 relativi a «Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell’offerta previste dall’art. 75 e le garanzie definitive di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussioni», si rende noto che, nell’ambito di alcune procedure di appalti pubblici, è stata riscontrata la presentazione da parte di alcune imprese di polizze fideiussorie false delle compagnie assicurative FGIC UK Limited, Assured Guaranty UK e AMBAC Assurance UK Limited, sulle quali l’Autorità ha acquisito dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni le informazioni che di seguito si riportano.

 

L’Autorità ha ricevuto segnalazioni di stazioni appaltanti in merito al protrarsi del fenomeno, già oggetto di specifica trattazione nella Determinazione n. 1 del 29.07.2014, relativo alla presentazione, da parte degli operatori economici, di garanzie a corredo dell’offerta ex art. 75 e di garanzie definitive ex 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussione, rilasciate da intermediari non autorizzati.

 

L’art. 75 del d.lgs. 163/06 prevede che, qualora la garanzia sia costituita sotto forma di fideiussione, quest’ultima può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, purché questi siano iscritti nell’albo degli intermediari di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – d’ora in avanti T.U.B.) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

L’art. 113 del Codice prevede che la garanzia definitiva è costituita sotto forma di polizza fideiussoria con le modalità individuate dall’art. 75 del Codice.
Sul punto, si precisa che l’Albo unico degli intermediari di cui al citato art. 106 del d.lgs. 385/1993 (previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012 n. 169), non è stato ancora istituito e che, dalla data del 12 maggio 2015, ha preso avvio il regime transitorio di dodici mesi volto ad assicurare l’ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo. Pertanto, fino al 12 maggio 2016, continuerà ad applicarsi, per gli intermediari non iscritti al nuovo albo unico, il regime antecedente secondo cui gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U.B. (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 169/2012).

 

Inoltre, accertata anche la diffusione del fenomeno del rilascio di polizze fideiussorie da parte di imprese di assicurazioni non autorizzate, si invitano le stazioni appaltanti e gli operatori economici a consultare gli Elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (in cui sono riportati anche i rami autorizzati), il Registro unico degli intermediari assicurativi e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea e gli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate”, accessibili sul sito internet dell’IVASS nella pagina denominata “per il consumatore”:

 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp