A fornire maggiori chiarimenti sulla disciplina del contraddittorio preventivo, in vigore negli enti locali dallo scorso 30 aprile, è una recente nota di Ifel – Fondazione Anci.
Con l’approvazione definitiva del nuovo decreto ministeriale in materia si vuole sottolineare l’importanza della trasparenza e della partecipazione del contribuente nei processi amministrativi, pur mantenendo efficaci strumenti per la gestione delle entrate fiscali.
Questa disposizione fa seguito al via libera nei mesi scorsi alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, un tassello della riforma fiscale 2024 e introdotta da uno dei quattro decreti legislativi di attuazione della delega al Governo.
Nello specifico il contraddittorio generalizzato preventivo, introdotto dall’articolo 6 bis della legge 212/2000, richiede che tutti gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. In altre parole, prima di emettere un atto di accertamento, l’Agenzia delle Entrate deve coinvolgere il contribuente, consentendogli di esprimere le proprie ragioni e fornire eventuali chiarimenti.
Il contraddittorio preventivo negli enti locali in vigore dallo scorso 30 aprile
A partire dal 30 aprile, gli enti locali devono attuare il contraddittorio preventivo per gli atti emessi, nonostante la legge abbia originariamente imposto tale obbligo solo per l’amministrazione finanziaria.
E infatti, nel preambolo del decreto, si richiamano i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 1 della legge n. 212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.
Atti esclusi
Il decreto ministeriale delinea esclusivamente gli atti dell’amministrazione finanziaria non soggetti al contraddittorio preventivo, mantenendo comunque altre forme di interazione tra l’amministrazione e il contribuente previste dalla legge fiscale. In realtà il decreto ministeriale non identifica gli atti comunali esclusi dal contraddittorio obbligatorio ma ribadisce la necessità per gli enti locali di adottare le disposizioni dell’articolo 6-bis di questo nuovo testo.
Tuttavia secondo la nota dell’Ifel (Fondazione Anci) si possono identificare all’interno degll’insieme delle procedure escluse dal contraddittorio gli atti automatizzati e quelli di pronta liquidazione. Questa interpretazione si basa proprio sul già citato articolo 6-bis, comma 2 della legge 212/2000, il quale specifica che non è richiesto il contraddittorio per atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
Ma quali sono nello specifico queste procedure? Ad esempio, gli atti automatizzati sono definiti come quelli emessi dall’amministrazione finanziaria basati esclusivamente su violazioni rilevate incrociando dati disponibili nelle loro banche dati. Allo stesso modo, gli atti di pronta liquidazione sono quelli che seguono controlli basati sui dati e sulle informazioni fornite dai contribuenti e dalla stessa amministrazione.
La nota dell’IFEL sottolinea che anche per i tributi comunali si applicano gli atti automatizzati e di pronta liquidazione, come avvisi bonari Tari o atti di liquidazione basati su informazioni già note al Comune. Infine gli atti relativi all’iscrizione di ipoteca e al fermo di beni mobili sono esclusi dal contraddittorio in quanto preceduti dalla notifica di atti di accertamento.
Regolamenti comunali
L’art. 1 della legge 212/2000 infine prevede un espresso obbligo di adeguamento dell’ordinamento comunale, ma senza individuare una tempistica precisa, diversamente da quanto accaduto per le precedenti modifiche allo Statuto, di norma attribuendo sei mesi.
Il regolamento, ai fini della sua immediata efficacia, non deve essere necessariamente allineato al termine ultimo previsto per l’approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale.
Va comunque evidenziato che, anche nelle more dell’approvazione della regolamentazione comunale, il Comune è comunque tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall’art. 6-bis, legge 212/2000, e quindi non sarà necessario attivare il contraddittorio (come anticipato sopra):
- nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune
- oppure se le violazioni emergono a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune.
Sarà, comunque opportuno, esplicitare nell’atto di accertamento che lo stesso è escluso dal contraddittorio preventivo per questi motivi.
Il testo completo della nota
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it