Il contribuente, che decide di abbandonare il contenzioso con il Fisco davanti alla Corte di cassazione, deve pagare le spese processuali?
Contenzioso Fiscale abbandonato: vanno comunque pagate spese processuali?
Qualora l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione soddisfi i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione anche senza accettazione della controparte (cfr. Cass. 3971 del 2015, n. 9857 del 2011); inoltre, la parte rinunciante che ha dato causa al processo va condannata alle spese.
Il caso di specie riguarda una contribuente che, con atto del 18 aprile 2017, regolarmente notificato all’Agenzia delle entrate e all’Avvocatura Generale dello Stato, manifestando l’intento di “accedere ai benefici previsti dall’art. 6, del DL n. 193 del 2016 (rottamazione cartelle esattoriali)”, ha rinunciato al proposto ricorso e ad ogni effetto e conseguenza di legge.
Il contenzioso tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria.
Oggetto del processo sono gli atti amministrativi dell’amministrazione finanziaria, impugnati dal contribuente. È noto che l’amministrazione può emettere atti vincolanti per il contribuente, se non tempestivamente impugnati, senza dover ricorrere all’autorità giudiziaria.
Mentre le spese legali rappresentano i costi che il cittadino deve sopportare per farsi assistere da un avvocato, le spese processuali (o spese di giudizio o spese di lite) sono quelle legate alla giustizia.
Ordinanza n. 18432 del 26 luglio 2017 (udienza 19 aprile 2017)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bielli Stefano – Est. Luciotti Lucio
Processo di cassazione – rinuncia al ricorso – effetti