In tema di contenimento dei costi della politica, l’intervento della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 35/2016, ha creato più dubbi di quanti ne abbia risolti?
Il problema nasce dalla Legge n. 56/2014, la c.d. Legge Delrio, che, oltre a svuotare le Province di funzioni e risorse, ha anche ridisegnato gli “organigrammi tipo” dei Comuni fino a 10.000 abitanti, aumentando il numero dei componenti di Consiglio e Giunta rispetto ai tagli previsti dal D.L. n. 138/2011.
Secondo la Corte dei Conti la rimodulazione del numero degli amministratori locali per gli enti in questione era stata già oggetto delle previsioni dell’articolo 16, comma 17 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, norma che, dividendo i comuni fino a 10.000 abitanti in 4 fasce demografiche, disponeva: “A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro”.
La diversa composizione doveva decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
L’articolo 1, comma 135, della legge n. 56/2014 interviene modificando la norma sopra richiamata mediante diversa formulazione delle lettere a) e b) del comma 17, con ciò rimodulando ulteriormente le composizioni degli organi per la fascia demografica dei comuni fino a 10.000 abitanti (individuando solo 2 fasce: fino a 3.000 e da 3.000 a 10.000) e abrogando le lettere c) e d).
Le due disposizioni interessate dalla riformulazione vengono riscritte come di seguito:
“a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro”.
Il dubbio è se le regole relative alle indennità valgano sempre, oppure solo nei casi (come quello che ha originato la deliberazione) in cui la Delrio ha aumentato solo i seggi in Consiglio e non il numero di assessori. È evidente che, negli altri casi (ovvero per i Comuni fino a 1.000 abitanti e per quelli da 3.001 a 5.000 abitanti), per garantire l’invarianza di spesa è necessario tagliare anche le indennità.
In allegato il testo dell’intervento.