Debutta il codice tributo per l’Immissione in consumo carburanti. Nello specifico il codice è utilizzato per versare l’Iva.
Debutta il codice tributo “6044”, denominato “Versamento IVA – Immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato”, con cui sarà possibile pagare, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi con identificativi” (F24 Elide), l’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’immissione in consumo dal deposito fiscale dei carburanti. A stabilirlo la risoluzione 18/E del 20 febbraio 2018.
La legge di Bilancio 2018, infatti, ha previsto che l’immissione in consumo dal deposito fiscale (o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato) della benzina o del gasolio da usare come carburanti per motori, sia subordinata al versamento dell’Iva tramite modello F24, senza possibilità di compensazione (articolo 1, comma 937, legge 205/2017), al fine di contrastare le frodi fiscali nel settore degli olii minerali.
Da sottolineare che, il Dm 13 febbraio 2018, oltre ad aver previsto alcune condizioni soggettive di esclusione dal pagamento dell’Iva, connesse essenzialmente a criteri di affidabilità degli operatori, ha stabilito che, in taluni casi, l’estrazione dal deposito può essere effettuata senza il versamento dell’imposta al consumo presentando un’idonea garanzia in favore dell’Agenzia delle entrate.
In merito, l’Agenzia sta ultimando la definizione di modelli di garanzia ad hoc, sotto forma di deposito vincolato in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato. E di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Saranno chiarite a breve, inoltre, le modalità di interlocuzione tra i gestori dei depositi e gli uffici dell’Agenzia per consentire una rapida verifica dell’effettiva presentazione della garanzia.
In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, il neo codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è effettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del deposito del destinatario registrato unitamente al codice identificativo “64”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.
Nella sezione “erario ed altro”, è indicato:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- campo “elementi identificativi”, il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato
- nel campo “codice”, il codice tributo
- campo “anno di riferimento”, l’anno di immissione in consumo dal deposito fiscale o di estrazione dei prodotti dal deposito del destinatario registrato.
I campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati.
Se il versamento è effettuato dal gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato, in qualità di responsabile in solido dell’Iva non versata ai sensi del comma 938 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, in sede di compilazione il codice tributo “6044” è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nella sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è effettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del deposito del destinatario registrato, titolare del conto di addebito, unitamente al codice identificativo “50”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.