I compensi per incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni «hanno subito un considerevole aumento» soprattutto nelle amministrazioni appartenenti alla tipologia “Regioni e autonomie locali”. A fare il bilancio è la relazione 2015 al Parlamento della ministra della Pa Marianna Madia basata sui dati dell’Anagrafe delle prestazioni per il monitoraggio e la trasparenza della spesa pubblica.
La circolare n.6/2014 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha fornito la propria interpretazione in merito all’articolo 5, comma 9, del DL 95/2012, come modificato dall’art. 6 del DL 24 giugno 2014, n.90, in tema di divieto di incarichi esterni, ex art. 7 comma 6 del Dlgs 165/2001, e degli altri incarichi gestionali all’interno delle Pubbliche Amministrazioni a persone in quiescenza. La nuova disciplina si aggiunge, alle altre discipline vigenti che pongono simili divieti, in particolare l’art.25 della L.23.12.1994, n.724, e che regolano il conferimento di incarichi, quali quelle in materia di incompatibilità ed inconferibilità, di limiti alle spese per consulenze, di limiti retributivi nelle pubbliche amministrazioni, di compensi e rimborsi spese per gli organi collegiali, di gratuità di specifici incarichi, di cumulo tra trattamento economico e pensione.
Ciò nonostante, cresce la spesa della Pubblica Amministrazione per le consulenze esterne, tanto che nel 2014 si è verificato un aumento pari a oltre il 61%. Per quanto riguarda il compenso medio percepito per singolo incarico, i dati sottolineano un aumento pari al 15,03% da 3.844,50 euro a 4.422,33 euro tra il 2013 e il 2014. Stando ai dati resi noti attraverso l’Anagrafe delle prestazioni, inoltre, il numero dei consulenti e dei collaboratori esterni ha raggiunto quota 176.855, mentre i dipendenti pubblici sono stati 155.839, seppure con evidenti disparità relative al settore e al comparto.
Rimane ferma la necessità che l’incarico abbia natura temporanea e non rinnovabile, dovendo un nuovo incarico far riferimento necessariamente ad un diverso progetto. L’attuale formulazione dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 qualifica come forma di lavoro autonomo le collaborazioni esterne ed opera una sola distinzione: quella tra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. sia all’articolo 2230 c.c.
Se aumentano le consulenze è anche vero che si alza il numero delle amministrazioni pubbliche per le quali è stata ricevuta comunicazione. Le P.a. che collaborano con l’Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni è d’altra parte in costante crescita negli ultimi anni, sottolinea sempre la relazione firmata da Madia. Ciò si spiega, viene evidenziato, sia attraverso le “sempre più stringenti regole di pubblicità e trasparenza che il legislatore ha imposto alle amministrazioni.
Andata bene anche a chi ha fornito consulenze esterne nei settori della Ricerca (+56,17%), della Scuola (+55,20%), dell’Università (+45,66%) e della Sanità (+33,19%). E a chi è stato chiamato per lavorare, da esterno, nei ministeri, nei dipartimenti della presidenza del Consiglio o nelle Agenzie fiscali: il suo compenso è cresciuto, in un anno, del 32,11%. I dati contenuti nel monitoraggio rispecchiano non tanto un incremento delle consulenze (solo l’1,5% in più rispetto al passato) quanto l’evidente fine di un ciclo di “aiuti” esterni alla Pa, come conferma la forte crescita degli incarichi liquidati, ovvero saldati dall’amministrazione.