Ora che con l’articolo 6 del Dlgs 147/2015 il legislatore ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo alle “società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato” (articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir), comunque residenti in Paesi dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ancorché privi di una stabile organizzazione, ecco il modello che permette alla controllante estera di designare la controllata in Italia. Ad approvarlo, insieme alle relative istruzioni, il provvedimento 6 novembre 2015, con il quale sono, inoltre, chiarite le modalità di applicazione delle nuove disposizioni alle opzioni già in itinere.
Ricordiamo, per completezza, che la norma richiamata ha modificato la disciplina del consolidato nazionale (articoli 117 e seguenti del Tuir), per adeguare la normativa interna alla sentenza della Corte di giustizia del 12 giugno 2014 (cause nn. C-39/13, C-40/13 e C-41/13). A tale scopo, sono state introdotte una serie di novità finalizzate a estendere l’ambito di applicazione del regime di tassazione di gruppo, con particolare riferimento alle società non residenti.
In base alla disciplina previgente, l’opzione per tale regime di tassazione era consentito, oltre che alle società residenti, a quelle non residenti solo in qualità di controllanti e a condizione che fossero residenti in Paesi con i quali fosse in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e che esercitassero attività d’impresa in Italia mediante una stabile organizzazione, il cui patrimonio comprendesse la partecipazione in ciascuna società controllata. La nuova disciplina ha eliminato il suddetto vincolo, consentendo alle società “sorelle”, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata a esercitare l’opzione, che assume il ruolo di consolidante.
Detto ciò, torniamo al nostro modello, dicendo che la controllante non residente, identificata nel territorio dello Stato mediante attribuzione del codice fiscale, nel presentarlo autorizza la controllata scelta a esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo e, nello stesso tempo, si assume le responsabilità previste dall’articolo 127 del Tuir per le società o gli enti controllanti. In più, dice il provvedimento, la controllante non residente può designare una sola controllata e la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata però non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata.
Il modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposito software disponibile sul sito delle Entrate.
Il provvedimento disciplina anche il transitorio. Particolari disposizioni sono previste, infatti, per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.