conguagli-regolatori-retroattivi-bolletteUna Sentenza importante della Cassazione dichiara illegittimi i conguagli regolatori retroattivi all’interno delle bollette per la fornitura di servizi luce, gas e acqua.


La pronuncia della Corte di Cassazione scaturisce dalla protesta di un utente. Il consumatori si è ritrovato in bolletta un addebito extra di 53,05 euro sotto la voce “per conguagli recuperi tariffari 2009-2011″.

Il consumatore si è rivolto al Giudice di Pace che ha accolto il ricorso. Il conguaglio risulta interpretato come una rimodulazione con effetti retroattivi non ammessa da alcuna normativa di settore né da previsioni contrattuali.

Ecco qual è stata la decisione presa in seguito dai giudici della Cassazione, dopo il  ricorso all’ultimo grado di giudizio da parte della Società di erogazione servizi.

Conguagli regolatori retroattivi nelle bollette: sono illegittimi

Secondo la determinazione AEEGSI n. 643 del 2013, risultano definite le componenti di costo delle bollette, con l’inserimento tra le componenti tariffari anche delle eventuali “partite pregresse” derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti al trasferimento delle competenze dell’Autorità stessa (che come sappiamo oggi è stata ridenominata ARERA).

In particolare la spettanza delle cd. partite pregresse è definita dall’Autorità ma tale determinazione, adottata nell’esercizio del potere regolatorio in relazione al servizio idrico integrato non può porsi in contrasto con il principio di irretroattività. Ne consegue l’illegittimità del meccanismo recuperatorio.

Pertanto, la decisione, pur riferendosi al suddetto caso, ha comunque una valenza nazionale. Questo in quanto rileva che nessun atto amministrativo, nel caso in oggetto quello dell’Autorità per l’energia elettrica e il servizio idrico, può avere effetto retroattivo. E, di conseguenza, qualsiasi richiesta nelle more è da ritenersi illegittima.

Il testo completo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza della Cassazione.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it