conguagli-730Gestione conguagli da 730, l’Agenzia delle Entrate fa dunque il punto sul funzionamento del flusso telematico dei risultati contabili del 730 con la circolare 4/2018.


Sui conguagli del 730 arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. La circolare 4/E del 12 marzo 2018 (anche allegata in calce all’articolo) chiarisce infatti le modalità relative ad “Assistenza fiscale prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Conguagli”.

 

Per il conguaglio i sostituti d’imposta dovranno comunicare al fisco la sede telematica (propria o di un intermediario) nella quale poter ricevere risultati contabili ossia il flusso telematico dei modelli 730-4.

 

Il flusso telematico relativo ai dati contabili per le operazioni di conguaglio derivanti da assistenza fiscale costituisce la fase finale dell’assistenza fiscale del modello 730. Al riguardo, si rileva che:

 

  • i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati prestano assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti. E ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730;
  • nell’ambito delle attività di assistenza fiscale i Caf/professionisti e i sostituti d’imposta trasmettono il modello all’Agenzia delle entrate in via telematica. Unitamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti (modello 730), il risultato finale delle dichiarazioni stesse (modello 730-4);
  • l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta i dati relativi alle dichiarazioni presentate via web e quelli comunicati dai sostituti stessi, dai Caf e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale;
  • i sostituti d’imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle entrate, effettuano i conguagli sulle retribuzioni.

 

In allegato il testo completo della Circolare.