La norma, che tra l’altro concede il pagamento rateale, subordina il perfezionamento della sanatoria all’intera e puntuale definizione del debito tributario.
SINTESI: In tema di condono fiscale ai sensi dell’articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002, il contribuente che abbia provveduto al versamento delle somme dovute con ritardo incorre nella decadenza, qualora il ritardo, anche se modesto, non sia giustificato (cfr Cassazione 379/2016).
Sentenza n. 17837 del 9 settembre 2016 (udienza 12 maggio 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Cricenti Giuseppe
Condono ai sensi dell’articolo 9-bis, L. n. 289 del 2002 – Il versamento tardivo delle somme, anche se modesto, deve essere giustificato dal contribuente, il quale altrimenti incorre nella decadenza.