condonoL’azione per il suo annullamento è esperibile, da parte del contribuente, soltanto se il rapporto giuridico amministrativo non sia ancora esaurito. In tema di condono fiscale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 16 del DL n. 429 del 1982, convertito dalla legge n. 516 del 1982, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge (14 luglio 1982), non comporta l’inesistenza o la nullità dell’avviso di accertamento notificato successivamente a quest’ultima data, ma solo la sua annullabilità, che può essere fatta valere dal contribuente soltanto se il rapporto giuridico amministrativo non sia ancora esaurito, non essendo ancora scaduto il termine per l’impugnazione o essendo pendente il relativo giudizio.

 

Ordinanza n. 8014 del 20 aprile 2016 (udienza 17 marzo 2016)

 

Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Crucitti Roberta

 

Condono fiscale articolo 16, DL n. 429 del 1982 – La notifica dell’avviso di accertamento successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge non comporta l’inesistenza o la nullità dell’atto impositivo – La sola annullabilità può essere fatta valere soltanto se il rapporto giuridico amministrativo non sia ancora esaurito