concessionario-servizio-rifiuti-accertamento-riscossioneTIA (Tariffa Igiene Ambientale): il concessionario del servizio rifiuti può legittimamente affidare in concessione le attività di accertamento e riscossione.


Ecco cosa ha stabilito la Sentenza della Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 752 Anno 2022.

Concessionario del servizio rifiuti: può affidare in concessione le attività di accertamento e riscossione della TIA

Come rimarcato dalla Corte Costituzionale, la normativa in tema di TIA si differenzia da quella applicabile alla Tarsu

“per il fatto che essa pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell’affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto avviene per la TARSU”.

La Corte ha, quindi, precisato che l’accertamento del tributo deve ricondursi alla attività di applicazione-gestione-riscossione della tariffa, quale attribuzione propria esercitata dal soggetto affidatario del servizio relativo alla gestione dei rifiuti, così che:

“mentre l’attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al comune, che determina l'”an” ed il “quantum” della tariffa, al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l’attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l’emissione degli avvisi di accertamento”.

Pertanto, secondo quanto enunciato dai giudici:

la concessione del servizio di accertamento, e di riscossione, del tributo ha costituito svolgimento di un potere che ex lege si raccordava alla posizione del concessionario del servizio di gestione dei rifiuti, così che non sussiste la denunciata nullità dell’affidamento in concessione che è stato operato dalla società (cd. in house) costituita dal Comune (proprio) per la gestione di detto servizio.”

Il testo completo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it