monitoraggio, differimentoArrivano, insieme, un rinvio per consentire l’adeguamento delle procedure informatiche, la sostituzione di un allegato e l’approvazione di un tracciato record e specifiche tecniche.

 

Prorogato fino al 21 settembre 2015 il termine entro il quale gli operatori finanziari dovranno inviare le comunicazioni dei dati relativi ai trasferimenti da o verso l’estero, pari o superiori a 15mila euro, relativi alle operazioni effettuate nel 2014. Si tratta, in particolare, delle movimentazione di conti, eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni. Lo slittamento consente agli intermediari di adeguare le procedure informatiche necessarie all’adempimento.

 

È quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2015, che modifica il precedente del 24 aprile 2014, con il quale erano state stabilite le nuove modalità e i termini di trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte dagli intermediari finanziari, delle comunicazioni riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero. Le modifiche facevano seguito all’entrata in vigore della “legge europea” 97/2013 che, nell’intervenire sulla disciplina del monitoraggio fiscale allineandola a quella prevista in materia di antiriciclaggio, innalzava la soglia che fa scattare l’obbligo comunicativo.

 

Non è l’unica novità: a causa di un refuso, infatti, l’allegato “1” al documento odierno, sostituisce il suo “omonimo” allegato al provvedimento del 24 aprile 2014 (“Elenco causali delle operazioni da comunicare a cura degli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)”.

 

Infine, sono approvati il tracciato record e le specifiche tecniche da utilizzare per la comunicazione dei dati dell’allegato 2 al provvedimento firmato oggi.