Uniformati, per il 2017, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture con quelli per l’invio obbligatorio dei dati delle fatture emesse e ricevute stabiliti dal “milleproroghe”.
In materia di Iva, il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017, modificando il Dl 78/2010, allo scopo di semplificare e razionalizzare gli obblighi dei contribuenti, ha abrogato l’invio annuale dello “spesometro” e ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuovi adempimenti (articolo 4, commi 1 e 2, Dl 193/2016):
– la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
– la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 27 marzo 2017, ha dettato le necessarie disposizioni operative, con particolare riguardo alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute: le informazioni da trasmettere
La comunicazione riguarda tutte le fatture emesse, ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché le relative note di variazione, nel corso del periodo d’imposta (articolo 21, Dl 78/2010). Secondo quanto previsto dal provvedimento, i contribuenti devono trasmettere per ogni fattura:
- i dati identificativi del cedente/prestatore
- i dati identificativi del cessionario/committente
- la data del documento
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione)
- il numero del documento
- la base imponibile
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Al provvedimento sono allegate le “specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture” (valide anche per la comunicazione opzionale di cui all’articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015), adottate a decorrere dal 10 luglio 2017. Fino a quella data, i dati delle fatture emesse e ricevute possono essere trasmessi secondo le regole riportate nell’allegato al precedente provvedimento del 28 ottobre 2016.
Liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis, Dl 78/2010): il modello
Il provvedimento approva:
- il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” (composto da frontespizio e dal quadro VP)
- le istruzioni per la compilazione
- le specifiche tecniche e le regole per la compilazione della comunicazione (con indicazione delle informazioni da trasmettere con il modello).
Modalità della trasmissione dei dati
Sia per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sia per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, consulente del lavoro), secondo le modalità descritte nell’allegato al provvedimento “Modalità di trasmissione dati”.
Termini per la trasmissione
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell’anno successivo). Tuttavia, per il primo anno di applicazione (2017), le comunicazioni possono essere effettuate, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.
Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell’anno successivo).
Trasmissione telematica su opzione (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015)
Modificati, per il 2017, i termini per la trasmissione telematica opzionale, ora allineati a quelli previsti, per il medesimo anno, per la nuova comunicazione dati obbligatoria. Si ricorda che il precedente provvedimento del 28 ottobre 2016 ha stabilito che i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione trasmettono i dati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (la comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo).
Il provvedimento odierno stabilisce che, per l’anno 2017, la trasmissione telematica su opzione può essere effettuata, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.
ADEMPIMENTO | 1° ANNO DI APPLICAZIONE (2017) | A REGIME | ||
Periodo di riferimento |
Termine di trasmissione |
Periodo di riferimento |
Termine di trasmissione |
|
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute |
1° semestre | 16 settembre 2017 | 1° trimestre | 31 maggio |
2° trimestre | 16 settembre | |||
2° semestre | 28 febbraio 2018 | 3° trimestre | 30 novembre | |
4° trimestre | fine febbraio | |||
Comunicazione dei
dati delle fatture (su opzione) |
1° semestre | 16 settembre 2017 | 1° trimestre | 31 maggio |
2° trimestre | 16 settembre | |||
2° semestre | 28 febbraio 2018 | 3° trimestre | 30 novembre | |
4° trimestre | fine febbraio | |||
Comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche |
1° trimestre | 31 maggio 2017 | 1° trimestre | 31 maggio |
2° trimestre | 16 settembre 2017 | 2° trimestre | 16 settembre | |
3° trimestre | 30 novembre 2017 | 3° trimestre | 30 novembre | |
4° trimestre | 28 febbraio 2018 | 4° trimestre | fine febbraio |
Messa a disposizione dei risultati dell’esame dei dati
Il provvedimento, inoltre, stabilisce che le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione, in forma organizzata e sicura, dei soggetti passivi Iva, allo scopo di instaurare un processo di confronto pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi delle informazioni trasmesse, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.
Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, viene altresì previsto che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere visualizzate nel “Cassetto fiscale” e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.