PA, comunicazione a PCC ammontare stock debiti commerciali residui al 31/12/18 (co.867, L.Bilancio 2019). Ecco alcune criticità.
Continuano a pervenire dai Comuni numerosi segnali di allarme per il primo degli adempimenti introdotti dalla legge di bilancio 2019 a garanzia del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.
Si tratta del nuovo obbligo di comunicazione alla PCC dell’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2018, da effettuarsi entro il 30 aprile 2019.
L’allarme nasce dalla constatazione, tramite le nuove funzionalità disponibili in PCC dallo scorso 1° aprile, di ampi scostamenti fra l’ammontare del debito rilevato dalla piattaforma e l’importo risultante dalle evidenze contabili dell’ente. La PCC, inoltre, offre la possibilità di scaricare l’elenco delle fatture che al 31 dicembre 2018 risultano scadute e non pagate in modo tale che gli enti possano procedere con l’allineamento delle informazioni registrate in piattaforma alle scritture contabili. Si tratta di centinaia, a volte migliaia, di fatture sulle quali occorre intervenire ed è evidentemente impossibile, almeno nella maggioranza dei casi, effettuare operazioni di allineamento efficaci entro il 30 aprile.
Le criticità più rilevanti
Al riguardo va chiarito che non vi è coincidenza tra il termine entro cui comunicare l’ammontare del debito (30 aprile 2019) e la scadenza entro cui allineare le informazioni registrate in PCC rispetto alle evidenze contabili (31 dicembre 2019).
Come già evidenziato nella Nota IFEL dello scorso 11 aprile, infatti, la comunicazione del debito ex comma 867 ha l’obiettivo di “chiarire l’effettivo stato di popolamento della PCC” e di indurre, “a fronte di uno scarto fra il valore dello stock del debito rilevato da PCC e il valore calcolato dagli uffici comunali”, l’aggiornamento delle informazioni sulle fatture pagate, al fine di sanare lo scostamento.
Un chiarimento a parte va fatto sugli aspetti legati alla sanzione comminata agli enti che non adempiono all’obbligo di comunicazione del debito alla PCC. Il comma 868 della legge di bilancio 2019 afferma che “a decorrere dal 2020, gli obblighi di accantonamento al “Fondo di garanzia debiti commerciali”, calcolato secondo il parametro massimo del 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno trasmesso alla PCC le comunicazioni di cui al comma 867”. Sul punto occorre evidenziare che se, da un lato, il Legislatore afferma che gli enti che non dimostrano una riduzione del 10% dell’ammontare del debito commerciale residuo rilevato a fine 2019 rispetto all’importo rilevato al 31 dicembre 2018, incorrono nell’obbligo del nuovo accantonamento nella misura massima, dall’altro, lo stesso Legislatore, non afferma, nemmeno indirettamente, che la percentuale del 10% si debba calcolare utilizzando l’informazione sul debito comunicata dall’ente ai sensi del comma 867.
Viceversa, appare chiara l’intenzione di volere assegnare alla PCC il ruolo di base informativa unica per la rilevazione degli indicatori necessari per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA. Si deve ritenere che ciò valga anche per l’importo del debito commerciale residuo al 31 dicembre 2018 che sarà rilevato dalla PCC alla fine del 2019, quando le informazioni registrate in piattaforma dovranno risultare allineate ai sistemi contabili degli enti.
Si deve procedere agli adempimenti
Invitiamo dunque i Comuni a procedere con l’adempimento di cui al comma 867, trasmettendo l’informazione sull’ammontare del debito così come risultante dalle scritture contabili, senza condizionare tale comunicazione alla bonifica delle registrazioni in PCC e con la consapevolezza che il debito al 31 dicembre 2018, rilevato dalla PCC al termine del 2019, terrà conto di eventuali aggiustamenti che saranno apportati durante la più ampia fase di bonifica.
Riteniamo, inoltre, che lievi ritardi rispetto alla scadenza prevista del 30 aprile 2019, in considerazione della complessità delle operazioni da svolgere, non possano costituire condizione tale da fare scattare le sanzioni di cui al comma 868.
Resta fermo, ovviamente, l’impegno di ANCI e di IFEL per assicurare, d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, interventi specifici di facilitazione delle attività di bonifica dei dati della PCC, sia pre- che post-SIOPE+, al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni recentemente introdotte, sulle quali, in ragione delle critiche più volte espresse, ci auguriamo possano intervenire conseguenti modifiche.