comunicazione-liquidazione-iva-ravvedimento-operosoLa risposta ad un quesito di un Ministero in materia fiscale, nello specifico relativamente alla Comunicazione della liquidazione IVA effettuata in ritardo e su come attuare il ravvedimento operoso, a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Questo Ministero ha inviato con qualche giorno di ritardo la comunicazione della liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2020 (scaduta il 1 marzo 2021). Siamo a chiedere un vostro parere sul calcolo dell’importo da versare a titolo di ravvedimento operoso e sulle modalità di pagamento dello stesso (modello F24 oppure F24 Enti Pubblici).

a cura di Andrea Bufarale

Comunicazione della liquidazione IVA in ritardo: come attuare il ravvedimento operoso?

Come giustamente ricordato, la comunicazione della liquidazione iva relativa al quarto trimestre è scaduta lo scorso 1 marzo 2020, senza che sia intervenuta alcuna proroga di tale termine.

Per ciò che concerne l’istituto del ravvedimento operoso di tale fattispecie, con la Ris. 28 luglio 2017, n. 104/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina sanzionatoria e in particolare, appunto, del ravvedimento operoso di questo adempimento.

Al riguardo, l’Agenzia ha osservato che l’esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell’art. 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 con natura amministrativo-tributaria.

Pertanto, si evince che risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Per effettuare la regolarizzazione vi sono due modalità: a) Effettuare il ravvedimento prima dell’invio del Modello di dichiarazione Iva annuale. In questo caso è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione Lipe; b) Procedere a fare la correzione direttamente in sede di predisposizione del Modello di dichiarazione Iva. In questo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.

Per il ravvedimento della mancata (o errata) effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall’art. 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e pertanto, il vostro Ente, essendo nei termini di 15 giorni dalla scadenza dell’adempimento, dovrà versare un importo per sanzioni pari ad € 27,80 (calcolato con la formula 1/9 di € 250,00).

Per ciò che concerne il versamento l’Ente potrà operare in due diverse modalità versando l’importo dovuto mediante:

  • Modello F24 EP utilizzando il Codice 801E, indicando l’anno di imposta “2020” anche se non perfettamente aderente alla fattispecie della ritardata comunicazione iva (è previsto genericamente per le “SANZIONE PECUNIARIA IVA”;
  • Modello F24, utilizzando il Codice 8911 indicando sempre come riferimento l’anno di imposta 2020.

Detto ciò, nel ritenere che il codice tributi 8911 sia specifico per la fattispecie proposta e non ancora invece disciplinato specularmente per il modello F24 EP, possiamo consigliare di procedere con il versamento dovuto mediante il modello F24 ordinario.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]