Ancora incomplete le modalità per trasmettere alle Entrate le fatture emesse ma registrate insieme ai corrispettivi. Procedura complessa per estrapolare le informazioni in vista della prima scadenza.
Comunicazione dei dati Iva ancora al buio per i commercianti al dettaglio. Mancano, infatti, indicazioni specifiche sulla trasmissione all’agenzia delle Entrate relativa alle fatture emesse ma registrate unitamente ai corrispettivi. Il nuovo adempimento previsto a partire dal 2017 (prima scadenza 25 luglio ma con i programmi da adeguare il più presto possibile) prevede l’obbligo della trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle di acquisto registrate.
Quindi per le fatture attive non rilevano le modalità di registrazione. Ne consegue che particolarmente macchinosa potrebbe risultare l’estrapolazione dei dati delle fatture per i commercianti al minuto e soggetti assimilati. Tali operatori registrano le fatture emesse sul registro dei corrispettivi comprendendole nell’ammontare globale giornaliero per l’importo lordo comprensivo di Iva e indicando fl numero iniziale e quello (male alle stesse attribuito (circolare 3/1973), a meno che non si tratti di fatture differite, nel qual caso, oltre al registro dei corrispettivi, occorre tenere anche il registro delle fatture emesse ai sensi dell’articolo 23, Dpr 633/72 (risoluzione 503424/1976). Relativamente alle fatture immediate registrate soltanto nel totale giornaliero dei corrispettivi potrebbe essere invocata l’esenzione dalla comunicazione.
Diversamente, in vista dell’obbligo comunicativo e in assenza di deroghe, sarebbe utile che anche i soggetti non obbligati, si dotino di un registro delle fatture di vendita, in modo da avere a disposizione i dati necessari. Peraltro quanto più si prova a immaginare come adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati delle fatture, tanto più aumentano dubbi e incertezze. Proviamo ad aggiungere qualche altro desiderio alla lista che operatori e professionisti stanno stilando in questi giorni (si veda Il Sole 24 Ore di martedì) e su cui le Entrate dovranno tempestivamente far conoscere il proprio pensiero, anche per consentire di organizzare per tempo le procedure e, se del caso, specifici software. La nuova versione dell’articolo 21 del decreto legge 78/2010 prevede che debbano essere comunicati i dati delle fatture rilevanti” ai fini Iva Ciò dovrebbe significare che sono soggette all’obbligo in esame solo le operazioni che rientrano nel campo applicativo dell’imposta.
Sono tali le operazioni imponibili, ma anche quelle non imponibili o esenti ai sensi dell’articolo lo, Dpr 633/1972. Allo stesso modo, sono rilevanti agli effetti del tributo le operazioni soggette a reverse charge (sub-appalto in edilizia, prestazioni di completamento di edifici, eccetera). Tecnicamente, non sono invece rilevanti” e, come tali, non dovrebbero essere comunicate, le operazioni extraterritoriali, fra cui quelle “generiche” dell’articolo 7 ter del decreto Iva; e ciò, nonostante che si tratti di operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Allo stato attuale, inoltre, non è previsto alcun limite d’importo, con la conseguenza che dovranno essere rilevati anche i dati delle fatture di ridotto ammontare. Qualche chiarimento andrà fornito con riguardo alle autofatture emesse a norma degli articoli 17, comma 2 e n, comma 5, Dpr 633/72, e alle fatture dei fornitori comunitari, soggette a integrazione/registrazione a cura del cessionario/ committente nazionale. Siccome sono scomparsi i modelli Intrastat degli acquisti di beni/servizi e poiché, fra i dati da comunicare, è compresa la tipologia dell’operazione”, l’amministrazione finanziaria dovrebbe precisare meglio (e subito) cosa s’intende con tale espressione.
Per esempio, se occorra tenere distinte le cessioni/ acquisti di beni e le prestazioni di servizi o se sarà richiesto un maggior grado di dettaglio, magari proprio per recuperare informazioni precedentemente fornite con gli elenchi riepilogativi degli acquisti intra Ue. Le autofatture di acquisto di beni presso agricoltori in regime di esonero sono invece da classificare come semplice acquisto ancorché con documento emesso dal cliente.