comunicazione_annuale dati ivaL’anno bisestile concede un giorno in più ai contribuenti tenuti all’invio della comunicazione dei dati Iva per l’anno d’imposta 2015. Scade lunedì 29 febbraio il tempo utile per effettuare l’adempimento, che quest’anno abbandona definitivamente la scena. In un primo momento, era stato fermato ai box dalla legge di Stabilità dell’anno scorso; poi, rimesso in pista per un altro giro dal successivo “decreto milleproroghe”. Il “ritiro”, a fine mese, appare ormai definitivo. Stesso adempimento, quindi, stesso modello. Quello reperibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, con le relative istruzioni, approvate lo scorso 15 gennaio con apposito provvedimento.

 

La comunicazione annuale dati Iva, da presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno, nasce dall’esigenza di eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle “risorse proprie” che ciascun Stato membro deve versare al bilancio della Ue. Il contribuente deve sostanzialmente riportare nel modello l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche, per determinare l’Iva dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio, calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel 2015. Invece, i dati riguardanti le compensazioni, il riporto del credito Iva dell’anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti, nonché l’eventuale credito Iva per il 2015, che il contribuente intende richiedere a rimborso, vanno inseriti direttamente nella dichiarazione annuale, per la liquidazione definitiva dell’imposta.

 

Gli obbligati

 

In linea di massima, la comunicazione deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro lunedì 29, da tutti i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nel 2015 non hanno registrato operazioni imponibili o non hanno dovuto effettuare liquidazioni periodiche. Questa è la norma generale che, come ogni regola che si rispetti, ha le sue eccezioni, debitamente riportate e dettagliatamente descritte nelle istruzioni al modello. La più rilevante è quella che riguarda i contribuenti che, entro febbraio, presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (cioè, sganciata dal modello Unico) che, per questo motivo, sono esonerati dall’invio della comunicazione.

 

L’adempimento può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati. In tale seconda ipotesi, questi ultimi, oltre a dover consegnare al dichiarante, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della comunicazione trasmessa e copia dell’attestazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia, sono tenuti a conservare “copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto” per l’accertamento, cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (articolo 43, Dpr 600/1973).

 

In caso di irregolarità

 

Ad ogni buon conto, è bene ricordare che la natura non dichiarativa della comunicazione non la rende soggetta all’applicazioni delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

 

L’omissione della comunicazione oppure l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta, invece, una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 250 euro e un massimo di 2mila euro (articolo 11, Dlgs 471/1997, modificato dall’articolo 15 del Dlgs 158/2015). Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati corretti e definitivi dovranno essere indicati, senza errori, nella dichiarazione annuale Iva.