revisore-dei-conti (1)L’ok dei revisori sulla relazione di fine mandato in 1061 Comuni.

 

Entro oggi tutti i revisori dei 1061 Comuni che andranno al voto il 31 maggio dovranno aver certificato la relazione di fine mandato, firmata dal sindaco entro il 31 marzo. L’obbligo di redazione, disciplinato dall’art.4, c.4 del Dlgs 149/2011, grava sui responsabili dei servizi finanziari o sul segretario, e prevede uno scadenzario a carico del sindaco che prevede:

 

• entro i 3 gg. successivi (18 aprile) la trasmissione della relazione e della certificazione dei revisori alla sez. regionale di controllo della Corte dei conti;

 

• entro i 7 gg. successivi (22 aprile) la pubblicazione sul sito del Comune della relazione, della certificazione e della data di trasmissione alla Corte dei conti.

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo avvengono entro 20 gg. dal provvedimento di indizione delle elezioni e nei 3 gg. successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti. Si applica la riduzione del 50% per le 3 mensilità successive:

 

• degli emolumenti del responsabile del servizio finanziario o del segretario, nel caso di mancata predisposizione della redazione;

 

• dell’indennità di mandato del sindaco, nel caso in cui la relazione di fine mandato non sia pubblicata sul sito istituzionale.

 

Il sindaco è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandola, nella home page del sito istituzionale del Comune.

 

In assenza di apposita previsione volta ad attribuire alla Corte dei conti la competenza ad applicare la sanzione, il potere-dovere di irrogare la sanzione spetta al Comune ( Sez. di controllo Puglia, delib. n.17/2015).

 

Il decreto del Min. dell’Interno del 24.04.2013 ha specificato i punti da indicare, distinguendo contenuti diversi per Comuni con meno di 5mila abitanti e più grandi. Le relazioni contengono i dati del Comune, la decisione dell’attività normativa svolta durante il mandato, la situazione economico finanziaria dell’ente e i rilievi degli organismi esterni di controllo.

 

Dalle prime deliberazioni della Corte dei conti risulta che i magistrati hanno verificato:

 

• il rispetto dei termini di redazione, sottoscrizione e inoltro alla Corte della relazione di fine mandato;

 

• l’avvenuta certificazione da parte dell’Organo di revisione contabile;

 

• l’avvenuta pubblicazione sul sito del Comune e della certificazione dell’organo di revisione contabile;

 

• la rispondenza del contenuto della relazione con i dati in possesso della Sezione; in questo ambito la sezione dell’Umbria ha riscontrato che in alcuni casi le relazioni non mostrano la corrispondenza fra i dati indicati dall’organo di revisione e quelli riportati nella relazione di fine mandato (relativamente ai mutui o ai residui passivi o alla presenza di alcune partecipazioni).

 

La Sez. Reg. della Corte dei Conti Umbria, nell’analizzare casi di relazione di fine mandato sottoscritta dal commissario prefettizio anziché dal sindaco dimissionario, ha posto una questione alla sezione Autonomie poiché sostiene che nel quadro normativo “non sembra trovare alcuna collocazione la relazione svolta dal commissario straordinario in ordine all’attività dal medesimo svolta a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio comunale e fino all’insediamento dei nuovi organi dell’ente locale (sindaco o presidente della Provincia, consiglio comunale o provinciale), quali risultano eletti a seguito della nuova tornata elettorale, trattandosi di un organo amministrativo straordinario deputato dall’ordinamento ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa dell’ente e il funzionamento dei servizi fondamentali per la comunità locale per il tempo necessario all’espletamento delle elezioni ed all’insediamento dei nuovi organi elettivi dell’ente locale” (deliberazione n.139/14).

 

Sul punto si attendono le risposte della sezione Autonomie.