La mancata adozione dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni non prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie?
Al fine di fugare qualunque dubbio interpretativo in merito alle possibili conseguenze derivanti dalla mancata adozione dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni entro il prossimo 30 settembre, Anci e Utilitalia – pur raccomandando il rispetto di tale termine normativo – ritengono tuttavia necessario chiarire quanto segue.
Il D.Lgs. 175/2016, come modificato ad opera del D.Lgs. 100/2017, prescrive alle amministrazioni pubbliche due revisioni: una periodica (art. 20) e una straordinaria (art. 24).
In ordine cronologico, la revisione straordinaria dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2017 (art. 24, comma 1), mentre quella periodica andrà condotta entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, comma 3), con inizio “a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017” (art. 26, comma 11).
I criteri che dovranno informare le due revisioni citate, così come la disciplina delle stesse, per molti versi si sovrappongono: non, però, con riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata adozione dell’una o dell’altra.
La mancata adozione, da parte degli enti locali, dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni entro il prossimo 30 settembre non comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie.
L’unica conseguenza, prevista dal Testo unico sulle partecipate (il D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal decreto correttivo n. 100/2017) è l’inibizione del socio pubblico dall’esercizio dei diritti sociali nei confronti delle singole società.
In allegato il testo completo della Nota ANCI – Utilitalia.