5 per milleNuove istruzioni in merito alla rendicontazione che i comuni devono presentare per l’utilizzo del contributo del 5 per mille.


 

Con la circolare n. 4/2017, la Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno ha impartito nuove istruzioni in merito alla rendicontazione che i comuni devono presentare per l’utilizzo del contributo del 5 per mille dell’Irpef assegnato in data 11 maggio 2016 e 8 novembre 2016, relativo all’anno d’imposta 2013 – anno finanziario 2014.

 

In merito alla rendicontazione da produrre a questo Ministero, l’art. 2 del citato D.P.C.M. 7 luglio 2016 dispone che i soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell’art. 11 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, redigono, entro un anno dalle assegnazioni delle somme, apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa dalla quale risulti chiaramente la destinazione delle somme attribuite.

 

Il rendiconto si articola in due distinti prospetti che devono essere conformi ai modelli allegati alla presente circolare e vengono resi disponibili sul sito del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza locale nelle pagine della  voce “Circolari e Decreti”.

 

I menzionati modelli devono essere firmati dal Responsabile dei Servizi Sociali, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall’Organo di revisione economico-finanziaria e dovranno essere corredati dalla relazione, sottoscritta dal predetto Responsabile dei Servizi Sociali.

 

Si rammenta che solo i comuni che hanno usufruito di contributi di importo superiore a euro 20.000,00 sono tenuti ad inviare la documentazione a : Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale – Piazza del Viminale  n. 1  – 00184 Roma.

 

I comuni destinatari di contributi di importo inferiore a 20.000 euro dovranno, invece, conservare la rendicontazione ai propri  atti per 10 anni e renderla disponibile per essere presentata su richiesta di questa amministrazione oppure di altre amministrazioni competenti ad espletare controlli ispettivi.

 

Gli enti che avessero già inviato la documentazione dovranno essere  invitati a riprodurre l’incartamento in linea con le presenti disposizioni.

 

Modalità e termini per il recupero delle somme

 

Tra le diverse cause che giustificano il recupero dei contributi erogati, richiamate dall’art. 13 del D.P.C.M. del 23 aprile 2010 si rappresenta che il D.P.C.M. del 7 luglio 2016 ha aggiunto anche l’ipotesi in cui venga accertato l’impiego per finalità diverse da quelle perseguite dal soggetto beneficiario.

 

Inoltre, il comma 3 del predetto articolo 13 è stato sostituito, per cui il recupero del contributo comporta, ora, l’obbligo del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla data notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai <<prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati>> e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza della data di erogazione del contributo.

 

In caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento entro il termine fissato, si procede con le modalità previste per il recupero coattivo, ivi compreso gli oneri accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi.

 

In allegato il testo completo della Circolare.