Business people collaborate to put pieces together find solution to puzzle and build startupIl Comune che non provvede alla corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità provoca una grave irregolarità contabile.


Fondo crediti di dubbia esigibilità: possibili gravi irregolarità per i Comuni. A precisarlo è la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Toscana, con la deliberazione del 22 settembre 2016, n. 116.

 

L’istruttoria condotta dalla Sezione sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, ha fatto emergere la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità definito dall’ente in 152.088.767,21 euro.

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità: possibili gravi irregolarità per i Comuni

 

Infatti, in sede istruttoria è stato rilevato che l’ente per la determinazione del citato fondo ha correttamente proceduto, per alcune tipologie ritenute di dubbia esigibilità, alla definizione della percentuale media di riscossione dei residui attivi e alla successiva quantificazione dell’importo minimo da accantonare. Con specifico riferimento alle poste residuali relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, l’ente ha definito la media semplice dei rapporti tra i residui attivi al 1 gennaio di ciascun anno del quinquennio 2010-2014 e le riscossioni in conto residui effettuate nei medesimi esercizi pari al 32,82 per cento quantificando, conseguentemente, la quota da accantonare nell’ambito del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 in 24.442.887,51 euro a presidio dell’effettiva realizzazione dei residui attivi mantenuti in bilancio a titolo di “tassa rifiuti” pari a 36.382.627,43 euro. Tuttavia, l’ente per l’effettivo accantonamento del FCDE ha inserito un importo relativo alla tassa rifiuti inferiore (pari a 2.906.971,93) a quella ottenuta con la metodologia sopra descritta ed in parte seguita dall’ente.

 

L’irregolare modalità operativa

 

Tale modalità operativa ha determinato una diversa quantificazione di cui è stata data evidenza dall’ente nei documenti allegati alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui. Al riguardo, nella documentazione fornita alla Sezione a seguito di richiesta istruttoria, l’ente ha poi specificato che per la tassa rifiuti (TARI), “essendo una entrata di nuova istituzione […] non è presente una evidenza storica contabile” per cui “sono stati considerati per gli anni precedenti il 2012 i dati forniti dalla Società di gestione del Servizio riferiti però alla Tia e per gli anni 2012-2014 i dati ottenuti dalla contabilità dell’ente ancorché riferiti alla tassa rifiuti. In questo primo anno di applicazione del fondo sulla Tari si sono considerati i dati con riferimento ad un arco temporale di 10 anni, segnalato dalla Società di gestione come periodo di riferimenti di chiusura delle entrate da Tia”.

 

Dai chiarimenti forniti dall’ente è emerso dunque che per la tassa rifiuti:

 

1) la diversa metodologia è stata adottata poiché l’ente ha considerato la tassa rifiuti come una tassa di nuova istituzione;

 

2) è stato considerato un arco temporale di 10 anni in luogo dei 5 previsti dal principio contabile;

 

3) l’entità dell’accantonamento è stata calcolata considerando la capacità di riscossione della competenza e non quella ben diversa delle poste mantenute a residuo.

 

Dagli elementi appena rappresentati emerge chiaramente che l’ente per la definizione della quota effettiva da accantonare nell’ambito del risultato di amministrazione si è discostato dal metodo di calcolo previsto dal principio contabile.

Nel merito della metodologia seguita dall’ente occorre preliminarmente chiarire che la “tassa rifiuti” (c.d. TARI) è stata introdotta dalla legge di stabilità 2014 per l’anno, in sostituzione della TIA e della TARES. Infatti la TARI, così come la TIA e la TARES, rappresenta il corrispettivo pagato dall’utenza per l’erogazione da parte del comune del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

Per quanto appena detto si ritiene che per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità relativo ai residui TARI non possa essere applicata l’eccezione prevista nell’esempio 5 del principio contabile 4/2 poiché la tassa in oggetto ha, di fatto, sostituito una tassa già esistente del tutto analoga sia nei presupposti giuridici che nelle modalità di calcolo del tributo.

 

Va inoltre rilevato che l’eccezione prevista dall’esempio 5 del principio contabile 4/2 per le entrate di nuova istituzione è relativa alla competenza del bilancio e si basa sul presupposto che non esistano elementi significativi per valutare la capacità di riscossione delle risorse. Il principio contabile 4/2, per tali fattispecie, dispone che “per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall’anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti”.

 

L’eccezione è prevista dunque per la definizione del fondo crediti dubbia esigibilità in sede di bilancio di previsione e pertanto non è applicabile, nello specifico, alla quantificazione del fondo in sede di riaccertamento straordinario dei residui e in fase di rendicontazione.

 

A questo link alcuni chiarimenti in merito al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità dal 2021.