Ripartito il contributo compensativo a favore dei comuni per i minori introiti di imposte comunali sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
Si comunica che con decreto del direttore centrale della Finanza locale del 19 giugno 2017 e’ stato ripartito il contributo compensativo a favore dei comuni per i minori introiti di imposte comunali sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e gia’ pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, come previsto dall’art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
Pubblichiamo il testo integrale del decreto, unitamente al relativo allegato, e, per una ulteriore documentazione sull’argomento, testo del documento presentato dall’ANCI in occasione dell’audizione presso la Commissione Affari esteri e comunitari della camera dei deputati tenutasi il 3 marzo 2016.
In attuazione dell’art. 9-bis, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna ed alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, cui la legge conferisce competenza in materia di finanza locale, è attributo, a decorrere dall’anno 2015 un contributo, pari a complessivi 6 milioni di euro annui.
Il contributo è attribuito, secondo gli importi indicati nell’Allegato A al presente decreto, a ristoro degli effetti diretti ed indiretti dei minori gettiti di IMU, TARI e TASI sulle unità immobiliari ubicate nei relativi ambiti territoriali e possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
Viene fatta, in ogni caso, espressa riserva di variazione, sia degli importi corrisposti in base al presente decreto, che degli enti beneficiari del contributo indicati nell’Allegato A, in relazione ad eventuali determinazioni di modifica rese note dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.