Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 il D.M. 2 novembre 2016 avente ad oggetto l’adozione della stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.
Adozione della stima delle capacita’ fiscali rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonche’ della variabilita’ dei dati assunti a riferimento. Con il presente decreto viene adottata la stima delle capacita’ fiscali per singolo comune rideterminata al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e di tenere progressivamente conto del tax gap nonche’ della variabilita’ dei dati assunti a riferimento, ai sensi del secondo periodo del comma 5-quater dell’art. 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 2.
Nell’Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, e’ indicata la stima della capacita’ fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario di cui all’art. 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e nell’Allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, e’ contenuta la relativa nota tecnica.
Per la determinazione della capacità fiscale 2017, rispetto all’anno precedente, sono state effettuate le seguenti operazioni: 1. Si è tenuto conto di specifiche rettifiche puntuali relative a casi (limitati) di correzioni della precedente stima dei gettiti standard IMU/TASI senza alcuna variazione sul piano della metodologia utilizzata. Si tratta di variazioni di importo minimo atteso che la capacità fiscale relativa ai due tributi immobiliari (IMU e TASI) si è complessivamente ridotta rispetto al 2016 di 1,1 milioni di euro.
La componente relativa al tax gap è stata sostanzialmente raddoppiata passando dal 5% al 10% con una riduzione (parziale) dello scostamento rispetto alla capacità fiscale potenziale determinata su base catastale. Tale incremento risulta in linea con quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 marzo 2015 e con i pareri espressi dalla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale relativamente alla stima della capacità fiscale 2015 e 2016.
In tale parere veniva richiesto che fosse incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del tax gap di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale. La progressione dal 5% al 10% è stata effettuata non considerando un numero limitato di comuni per i quali si ritiene che, in coerenza con i criteri metodologici già — 86 — 15-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 267 approvati, la potenziale variabilità dei dati catastali di riferimento possa suggerire di stabilizzare prudenzialmente la misura del tax gap nell’originario 5%. Si tratta dei comuni interessati da recenti eventi sismici e da variazioni di una particolare rilevanza delle circoscrizioni amministrative. Per effetto di tale variazione la componente del tax gap passa da 180,75 milioni di euro (valore 2016) a 356,30 milioni di euro (nuovo valore 2017).
Si conferma la necessità di neutralizzazione della capacità fiscale relativa al servizio smaltimento rifiuti operata secondo la nuova stima dei relativi fabbisogni standard. In particolare, la neutralizzazione in esame viene effettuata assicurando che i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard e quelli della capacità fiscale per la componente rifiuti siano gli stessi per ciascun comune. Nella nuova stima si tiene conto dell’aggiornamento dei fabbisogni standard. La capacità fiscale relativa al servizio smaltimento rifiuti risulta quantificata in 7.107.465.012 euro (-1,6 miliardi rispetto alla stima 2016).