La legge di stabilità (n. 147/’13) prevede che il prezzo (ed altro) degli atti di trasferimento della proprietà
debba essere depositato nelle mani del notaio rogante.
Ai sensi dell’art. 63 lett. c) della legge in parola, le somme di denaro, costituenti corrispettivi a saldo
delle compravendite, si trasferiscono – dunque – nella disponibilità giuridica del notaio, con l’obbligo
di trasferimento al legittimo avente diritto, sottoposto ad una condizione potestativa dipendente dalla
volontà stessa del notaio soggetta al termine di legge per la registrazione dei rogiti. Se il notaio non
ottempera ovvero incorre in errore, risponde sul piano obbligatorio.
“Nella smania di reperire fondi per le diverse esigenze – scrive il presidente di Assoedilizia Achille
Colombo Clerici su Confedilizia notizie – il legislatore si dimentica delle più elementari norme di garanzia
verso i cittadini. Queste disposizioni, infatti, non offrono certezze per i cedenti-venditori. Senza
dire della possibilità di malversazioni da parte del notaio, che tuttavia non sono da escludersi, va
considerato che il notaio, purtroppo, non è lo Stato, anche se esercita una funzione pubblica. Egli è
pur sempre un professionista persona fisica, soggetta a tutte le manchevolezze ed i limiti della persona
fisica. Consideriamo i casi di impedimento, per morte, incidente, malattia, incapacità fisica o
mentale, scomparsa. Eredi e sostituti, tutori-curatori (sotto il controllo della magistratura) devono agire
per disporre la liberazione delle somme dal conto corrente bancario. È assurdo, comunque, ed inammissibile
che la legge sostituisca al debitore contrattuale – continua Colombo Clerici – un terzo,
persona fisica, il quale diviene il debitore del cedente per quanto attiene al prezzo pattuito”.
In effetti, se la finalità della normativa è quella di garantire il compratore dal rischio di trascrizione di
atti successivamente stipulati, e nel contempo quella di procurare un finanziamento di attività ritenute
socialmente utili, il fine anzidetto potrebbe essere meglio raggiunto prevedendo la costituzione di uno
speciale conto corrente bancario, intestato al cedente-venditore, nulla impedendo di vincolare i relativi
interessi alla destinazione ritenuta di pubblica utilità.
AUTORE: Corrado Sforza Fogliani
FONTE: Confedilizia