Anche se è il notaio a registrare on line l’atto, gli effettivi obbligati al pagamento del tributo sono coloro che hanno concluso la compravendita immobiliare. Il rogante è responsabile d’imposta ma la liquidazione spetta alle parti.
In tema di imposta di registro il notaio rogante che in sede di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del DLgs n. 463 del 1997, è responsabile d’imposta ma i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano sempre le parti sostanziali dell’atto alle quali è legittimamente notificato l’avviso di liquidazione.
Sentenza n. 12755 del 21 giugno 2016 (udienza 6 aprile 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Schirò Stefano – Est. Stalla Giacomo Maria
Imposta di registro – Registrazione telematica di un atto di compravendita immobiliare – Il notaio rogante è responsabile d’imposta – Le parti sostanziali dell’atto restano obbligate al pagamento dell’imposta