Risposta ad un quesito pubblicato da ANCI Risponde sul principio di competenza finanziaria potenziata.
DOMANDA:
Questo Ente Locale ha ricevuto comunicazione nello scorso esercizio che una delle società partecipate gli avrebbe erogato una somma per distribuzione dei dividendi. Nello scorso esercizio la somma in entrata non è stata prevista. Questo anno si chiede se sia comunque corretto non accertarla contabilmente ai sensi del nuovo ordinamento contabile visto che si è avuta notizia dalla società che l’erogazione sarà nel 2016. L’ente in ogni caso non ne avrebbe necessità ed anzi sarebbe più opportuno poterli iscrivere l’anno prossimo, ma si chiede se ciò possa essere considerata una interpretazione non corretta dell’applicazione della normativa del patto di stabilità.
RISPOSTA:
Il principio n. 16 della competenza finanziaria contenuto nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, dispone che “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente devono essere e registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione e’ perfezionata, con imputazione all’ esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”. Il punto 2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, come corretto dal D.Lgs n. 126/2014, specifica che “la scadenza dell’obbligazione é il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile”. Nel caso esposto nel quesito, che riguarda la distribuzione di dividendi, l’esigibilità matura nel momento in cui la società delibera, con il voto dei soci, la distribuzione degli stessi. Dal quesito sembra che tale momento sia il 2016. Pertanto la registrazione doveva avvenire nell’ anno in cui il dividendo é maturato con imputazione all’esercizio in cui esso è distribuito.