A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) alle abitazioni date in comodato ai parenti va ricordato che l’acconto Imu/Tasi deve essere corrisposto in base alle aliquote ed alle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
I comodati, nel 2016, vanno considerati come abitazioni ordinarie che godono della riduzione al 50% della base imponibile – sia ai fini Imu, che Tasi – a condizione che non si tratti di abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Riducendo il beneficio fiscale per le case concesse in comodato d’uso gratuito, ma allargando la platea dei beneficiari. Le tasse in questione saranno infatti pagate al 50%, ma la riduzione si applicherà anche a coloro che possiedono nello stesso comune un altro immobile e che quindi concedono in comodato a figli o genitori la propria seconda casa.
La riduzione spetta a condizione che il comodante possieda, al massimo, due abitazioni presenti nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra concessa con contratto di comodato registrato ad un parente in linea retta di 1° grado che, a sua volta, la utilizza come propria abitazione principale.
Un’altra agevolazione è indirizzata a coloro che concederanno la seconda casa in affitto a canone concordato, per i quali le imposte saranno scontate del 25%. Ad aver dato luogo ai maggiori dubbi interpretativi è certamente quella riguardante i comodati fra parenti in linea retta entro il primo grado. già oggetto di precisazioni da parte del Mef con la risoluzione n. 1/Df/2016. Tale disciplina ha cancellato le previsioni che consentivano ai comuni di assimilare tali fattispecie ad abitazione principale, purché l’assimilazione operasse o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenesse a un nucleo familiare con lsee non superiore a 15.000 euro annui.
Pertanto, le eventuali disposizioni in tal senso contenute nei regolamenti comunali non sono più applicabili. Ciò, precisa l’lfel, non rappresenta una violazione dell’obbligo di non disporre per il 2016 aumenti delle aliquote tributarie, perché la sospensione prevista dall’art. 1, comma 26 della legge 208 riguarda le delibere comunali, mentre nel caso in questione l’aumento è determinato da una modifica operata con legge. Laddove il comune abbia deliberato un’aliquota agevolata per i comodati, tale «sconto» si cumulerà a quello del 50% previsto dalla legge, sempre che siano rispettate anche le condizioni eventualmente previste dal regolamento comunale, oltre ai requisiti richiesti dalla norma primaria.
Qualora l’aliquota ridotta fosse stata applicabile sino a 500 euro di rendita (circostanza abbastanza frequente) il contribuente pagherà l’imposta dovuta per i primi 500 euro di rendita con la riduzione al 50% della base imponibile e l’aliquota agevolata deliberata dal Comune; mentre la rendita eccedente sarà soggetta sempre all’abbattimento del 50% della base imponibile, ma per questa occorre utilizzare l’aliquota ordinaria stabilita dal Comune.