fiammiferiIl codice consente di sfruttare il credito spettante in compensazione, tramite F24. Il modello deve viaggiare solo via Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.


 

A seguito dell’abolizione dell’imposta di fabbricazione sui fiammiferi, i soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano questi prodotti e che hanno comunicato entro il 31 gennaio 2015, allo stesso ufficio delle Dogane che ha rilasciato loro la licenza fiscale, la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014 nonché l’entità del credito da compensare, possono fruire in compensazione di un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta di fabbricazione già assolta sui prodotti in rimanenza al 31 dicembre 2014.

 

Per consentirne l’utilizzo, con la risoluzione 33/E del 15 marzo 2017, è stato istituito il codice tributo “6870”, che deve essere indicato nella sezione “Erario” del modello F24 in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno “2014”.

 

Il documento di prassi precisa che le deleghe di pagamento F24 devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In fase di elaborazione dei modelli ricevuti, l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati, sulla base delle istanze inoltrate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contenenti i dati identificativi dei beneficiari e l’importo del credito compensabile. Se l’importo del bonus utilizzato risulta superiore a quello disponibile, il relativo F24 sarà scartato.