codice, CIGIn riferimento all’art.3 della legge 136/2010 e alla Determinazione ex AVCP 4/2011 (utilizzo di c/c dedicato – attribuzione di codice CIG), si chiede parere in ordine all’obbligo di attribuzione del codice identificativo gara e al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità per le seguenti fattispecie di spesa:

 

1) spedizione di atti giudiziari tramite Poste Italiane Spa, pagamento mensile (€ 5.000,00 circa) a presentazione di fattura elettronica;

 

2) spese di custodia veicoli rimossi ai sensi del CdS giacenti presso le depositerie autorizzate, importo del corrispettivo disposto dalla Prefettura (legge di stabilità 2014 che ha previsto procedura straordinaria per l’alienazione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi del DPR 571/82), da pagare alla depositeria a presentazione di fattura elettronica;

 

3) rimborso spese ad Associazioni di volontariato che collaborano con la Polizia Municipale in servizi di tutela ZTL, supporto in occasione di manifestazioni, presidio davanti alle scuole negli orari di entrata uscita alunni.

 

L’art. 4 del d.lgs. 261/1999, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 del d.lgs. 58/2011, prevede che i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 nonché i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (violazioni in materia di codice della strada) sono affidati in regime di esclusiva al fornitore designato del servizio universale, Poste Italiane, per finalità di ordine pubblico. Ciò significa che – a differenza di altri servizi postali – quello di invio di atti giudiziari non deve essere affidato tramite procedura ad evidenza pubblica, che richiederebbe l’adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità (cfr. Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali emanate dall’Anac con Deliberazione n. 3 del 9 dicembre 2014).

 

Il Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio, con circolare n. 73620 del 30.06.1998, ha elencato i requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dai depositari custodi di beni demaniali e dalle relative depositerie, ai fini dell‘individuazione delle stesse da parte del Prefetto ai sensi dell’art. 8 del DPR. 29.7.1982 n. 571, che prevede una ricognizione annuale dei soggetti, pubblici e privati, abilitati a svolgere il servizio in parola. Anche successivamente all’introduzione dell’art. 214-bis del Codice della Strada, i Prefetti devono continuare a predisporre annualmente, ai sensi dell‘art. 8 del DPR. 571/1982, l’elenco delle depositerie autorizzate alla custodia dei veicoli sequestrati (cfr. circolare n. 50/06 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 13 dicembre 2006). Il contratto per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214bis del d.lgs. 30/04/1992 n. 285, è stipulato col soggetto risultato affidatario nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, nell’ambito della quale è richiesto l’adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità (utilizzo di c/c dedicato – attribuzione di codice CIG).

 

Le convenzioni stipulate con associazioni di volontariato rientrano nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010 (obbligo di tracciabilità per consentire la trasparenza delle operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici di appalto), nel caso in cui rivestano carattere oneroso per l’amministrazione procedente. 
Le suddette convenzioni non rientrano nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, nel caso in cui rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente e prevedano solo il riconoscimento di un rimborso spese non forfettario (cfr. FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari pubblicate dall’ANAC in data 21.05.2014).