Project-FinancingIl d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dedica al project financing gli artt. 183 ss., prevedendo numerose differenze rispetto al previgente art. 153 del d.lgs. 163/2006. Fatto salvo quanto si dirà in seguito relativamente alle procedure di affidamento, è in primo luogo opportuno soffermarsi sinteticamente sulle principali novità introdotte dal nuovo codice.

 

Il comma 1 del citato art. 183, d.lgs. n. 50/2016, dispone che per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, “le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti”.

 

Dal tenore testuale della disposizione si comprende chiaramente come, nel nostro ordinamento, il project financing rappresenti una particolare modalità di affidamento di una concessione, alternativa a quella generale di cui agli artt. 164 ss. del nuovo codice. Inoltre, il citato comma 1 dell’art. 183 contiene una prima e rilevante novità, correlata alle modifiche che il nuovo codice ha apportato in tema di livelli di progettazione.

 

L’ormai abrogato codice del 2006 disponeva, infatti, che, nelle procedure di finanza di progetto, la pubblica amministrazione dovesse porre a base di gara uno studio di fattibilità. Tale documento rappresentava il presupposto per l’inserimento di un’opera all’interno della programmazione triennale.

 

Una volta pubblicato il bando con allegato lo studio di fattibilità, le offerte dei partecipanti alla gare avrebbero dovuto contenere il progetto preliminare dell’opera: di conseguenza, all’operatore privato erano affidati tutti i livelli della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva).

 

Sul punto, il nuovo codice degli appalti ha profondamente riformato le norme sulla progettazione. In particolare, l’art. 23 del d.lgs. 50/2016 elimina, innanzitutto, lo studio di fattibilità come presupposto dell’inserimento negli strumenti di programmazione. Inoltre, nel nuovo codice, i livelli di progettazione risultano modificati, tenuto conto che la progettazione preliminare viene sostituita dalla progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

 

D’altra parte, è proprio il progetto di fattibilità a costituire, oggi, il livello minimo per l’inserimento delle opere all’interno degli strumenti di programmazione. Tornando al project financing, quanto detto aiuta, dunque, a comprendere che, nella nuova disciplina, punto di partenza della procedura è il progetto di fattibilità che la stazione appaltante pone a base di gara, essendo ora demandate all’aggiudicatario solo la progettazione definitiva e quella esecutiva.