In materia di accertamento delle imposte sui redditi, il procedimento di invio telematico della dichiarazione exarticolo 3, Dpr 322/98, può ritenersi validamente compiuto se il sistema informatico ha acquisito effettivamente la dichiarazione, non essendo sufficiente il mero adempimento materiale dell’invio e la ricezione di una ricevuta generata dal sistema che attesta l’assenza di errori bloccanti. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 14197 dell’8 luglio.
I fatti
Una Srl ha impugnato la cartella di pagamento emessa exarticolo 36-bis, Dpr 600/1973, per Iva e Irap 2002, a seguito di controllo della dichiarazione telematica che la contribuente aveva trasmesso tramite intermediario abilitato al servizio, ma “scartata” dal sistema con la causale “data non conforme”.
I giudici di merito hanno ritenuto fondate le doglianze della società: in particolare, hanno ritenuto che, nella specie, non potesse parlarsi di dichiarazione omessa, avendo il contribuente dimostrato non solo che nella ricevuta telematica acquisita dall’Amministrazione non erano indicati errori bloccanti ma, anche, di avere regolarmente versato quanto dovuto. L’ufficio, prima di procedere a iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari (articolo 6, comma 5, legge 212/2000).
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 10, Dpr 322/98, dell’articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 6, comma 5, legge 212/2000, poiché la Commissione regionale aveva errato nell’avere attribuito valore alla “ricevuta telematica acquisita dall’Amministrazione ove non erano stati indicati errori bloccanti” e nell’avere ritenuto, con violazione dei principi generali in materia di onere probatorio, che l’ufficio era obbligato a chiedere chiarimenti alla contribuente.
Inoltre, dagli atti risultava pacifico che la dichiarazione era stata scartata perché conteneva una data (di impegno alla trasmissione) incompatibile con quella di effettiva trasmissione.
La Corte ha accolto il ricorso e ha ribadito il principio secondo il quale la dichiarazione inviata in via telematica ex articolo 3, comma 2, Dpr 322/1998, (nel testo applicabile ratione temporis) “si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10, del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione” (Cassazione 14197/2015, 11156/2014 e 675/2015).
Osservazioni
La Corte ha rilevato che la Commissione regionale, nel valorizzare il mero dato della ricevuta telematica non contenente errori bloccanti e nell’avere ritenuto che l’ufficio avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al contribuente, ha falsamente applicato la normativa di riferimento cosi come interpretata in sede di legittimità. Ha ribadito, infatti, che il legislatore richiede, come prova della presentazione della dichiarazione, la “ricevuta” per dimostrare non solo l’avvenuta consegna da parte del contribuente, ma anche la sua relativa tempestività. Ciò, al fine di assicurare il controllo sul regolare adempimento, da parte di contribuenti, degli obblighi di presentazione della dichiarazione.
I giudici di legittimità hanno aggiunto a tale principio anche una lettura sistematica della disciplina in materia. Hanno evidenziato che l’articolo 3 del Dpr 322/1998 si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica, segnalati al contribuente (con i tempi e le modalità previsti dalla circolare 35/2002), il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio.
Gli stessi giudici hanno sottolineato, inoltre, che la normativa di riferimento contenuta nel Dpr 322/1998 è integrata con le disposizioni secondarie, previste dall’articolo 3, comma 11, dello stesso decreto. Tale norma prevede che le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
A tale riguardo, il Dm 31 luglio 1998 (pubblicato in GU il 12 agosto 1998) ha precisato che le dichiarazioni inviate dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, e che le dichiarazioni per le quali è stata rilasciata ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge (articolo 9, comma 1).
In tale contesto, la Corte ha concluso che, se da una parte l’Amministrazione finanziaria attesta l’avvenuta ricezione dei file di dichiarazione oltre che delle dichiarazioni stesse mediante apposite ricevute (articolo 9, comma 3 e 4, del decreto ministeriale), dall’altra riconosce che sussistono delle ipotesi nelle quali le ricevute non sono prodotte perché il file è “scartato” per alcuni difetti di congruenza (articolo 9, comma 10) e sancisce espressamente che tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato vengono respinte (articolo 9, comma 11). Di conseguenza, l’utente che riceve tale comunicazione tramite il servizio telematico è tenuto a ripetere la trasmissione, dopo avere rimosso la causa che ha provocato lo scarto.
In conclusione, i giudici di legittimità, condividendo tali principi, hanno ribadito che il procedimento di inoltro telematico della dichiarazione non può ritenersi validamente concluso con il mero adempimento materiale dell’invio, corrispondente a una ricevuta generata dal sistema informatico interpellato, occorrendo piuttosto un’effettiva e definitiva acquisizione della dichiarazione nel sistema stesso. Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, tale ipotesi è stata contraddetta dalla circostanza pacifica dello scarto del file inviato, trasmesso mediante servizio Entratel, ricevuto dal sistema ma non trattato dallo stesso.