svizzera e italiaCambierà, a partire dal prossimo anno, il regime fiscale agevolativo, relativo alle deduzioni dal reddito, previsto per i lavoratori stranieri che esercitano attività professionali in Svizzera. Dal primo gennaio 2016, infatti, entrerà in vigore la nuova disciplina della cd. Oespa, ovvero l’ordinanza della Confederazione svizzera concernente gli espatriati.

 

La Svizzera è sempre stata meta ambita di moltissime persone in cerca di un lavoro e di una posizione economica adeguata. Questa costante migrazione di forza lavoro ha storicamente rappresentato e rappresenta tutt’oggi un elemento significativo per l’economia della Confederazione elvetica. A tale aspetto non è stato sordo il legislatore elvetico che ha, infatti, previsto un vero e proprio regime fiscale agevolativo per i lavoratori espatriati.
 

La differenza tra i lavoratori espatriati e quelli elvetici

 

L’ordinanza della Confederazione elvetica concernente gli espatriati (Oespa) premette, infatti, che la legge federale sull’imposizione diretta riconosca agli espatriati numerose deduzioni fiscali sulle spese sostenute. Tali deduzioni non sono invece applicabili ai lavoratori svizzeri e questo ha da sempre acceso un vivace dibattito sulla legittimità costituzionale o meno dell’Oespa, tacciata da molti di ledere il principio dell’uguaglianza contributiva, a seguito dell’innegabile disparità che crea tra persone residenti in Svizzera e stranieri. Infatti, pur astrattamente in situazioni economiche analoghe, esclusivamente i lavoratori stranieri possono beneficiare di determinate deduzioni.

 

Il regime normativo in vigore dal 2001

 

L’Oespa, entrata in vigore, il primo gennaio 2001, si applica attualmente:

 

 

  • ai lavoratori con funzione dirigenziale distaccati temporaneamente in Svizzera;

 

  • ai lavoratori che, grazie alla loro particolare specializzazione, sono usualmente impiegati in campo internazionale;

 

  • agli specialisti di ogni genere che svolgono in Svizzera un compito temporaneo;

 

  • a tutte le persone che, pur svolgendo un’attività in proprio nel proprio Paese d’origine, svolgono un’attività salariata in Svizzera.

 

 

Il periodo massimo per fruire delle agevolazioni previste è di cinque anni. Per quanto riguarda tali deduzioni, tra le principali ricordiamo la possibilità di scalare dal reddito:

 

 

  • le spese di trasporto tra il domicilio estero e la Svizzera;

 

  • le spese di trasloco in Svizzera e le spese di viaggio andata e ritorno dell’espatriato e della sua famiglia fiscalmente a carico all’inizio e al termine del periodo lavorativo nella confederazione elvetica;

 

  • le spese di abitazione in svizzera, se l ‘interessato dimostra di possedere un’abitazione permanente all’estero;

 

  • le spese per l’insegnamento privato della lingua straniera ai figli minorenni dell’espatriato, qualora le scuole pubbliche elvetiche non dovessero rispondere a determinate esigenze.

 

I forti malumori che una siffatta normativa agevolativa ha creato tra i residenti in svizzera, unita ai seri dubbi di legittimità costituzionale della stessa, hanno indotto il legislatore nazionale a porre mano a delle modifiche nel trattamento riservato agli espatriati, modifiche che entreranno in vigore il prossimo primo gennaio. Il governo è quindi innanzitutto intervenuto restringendo l’ambito applicativo delle disposizioni agevolative.
 

La nozione di espatriato

 

Il termine “espatriato” e la formulazione attualmente prevista rischiano infatti di allargare il perimetro di applicazione della normativa a qualunque soggetto migrante che eserciti un’attività economica in svizzera. La nuova formulazione mira invece a far si che la disciplina di favore si applichi unicamente agli impiegati con funzioni dirigenziali ed agli specialisti con comprovate professionalità tecniche, distaccati in svizzera dal proprio datore di lavoro per un periodo determinato. Non basterà quindi più svolgere un semplice compito temporaneo in Svizzera ma ci vorrà un vero e proprio distacco operato dal datore di lavoro straniero, con tanto di indicazione espressa della data di inizio e di fine del distacco stesso. Per quanto concerne, poi, la deducibilità delle spese di alloggio questa sarà concessa solo in caso di mantenimento di un’abitazione permanente all’estero per uso diretto dell’interessato, e ciò tanto che sia un espatriato domiciliato all’estero, che un espatriato domiciliato in Svizzera. Per le spese di trasloco, invece, varrà la deducibilità esclusivamente se collegate in maniera stretta al trasloco stesso, mentre le deduzioni per le spese di istruzione dei figli minorenni saranno ammissibili solo se le scuole pubbliche non offrano insegnamenti adatti nella loro lingua, non rientrando, poi, in tale perimetro agevolativo le spese accessorie quali quelle per il trasporto dei figli nel tragitto scuola-casa e la custodia degli stessi.

 

Il ruolo dei Cantoni

 

Queste le novità principali in vigore dal prossimo primo gennaio, ricordiamo però come bisognerà anche fare i conti con la peculiare forma di governo vigente all’interno della Svizzera. I Cantoni svizzeri, infatti, secondo quanto espressamente previsto nella costituzione confederale, sono sovrani per tutto quanto non delegato espressamente alla confederazione stessa. I vari cantoni hanno quindi la possibilità di concedere deduzioni più vantaggiose rispetto ad esempio agli altri Cantoni confinanti, proprio al fine di essere fiscalmente attrattivi per quanto riguarda la mobilità intercantonale, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche. Possono determinare l’importo delle agevolazioni concesse, con il solo limite della non concessione di agevolazioni palesemente ingiustificate o esorbitanti previsto dall’articolo 129 della costituzione confederale. A titolo esemplificativo, il Canton ticino e il cantone di Zurigo concedono agli espatriati le stesse agevolazioni previste dall’Oespa, mentre così non fa il cantone di Ginevra che adotta una disciplina peculiare.

 

Concludendo, la modifica che interesserà dal primo gennaio il regime fiscale dei lavoratori espatriati in Svizzera, sicuramente avrà l’effetto di attenuare l’oggi esistente ampia disparità di trattamento con i residenti elvetici. D’altro lato, però, potrà forse comportare una minore attrattività della piazza svizzera per le imprese internazionali nonché per gli espatriati stessi. Riuscirà, quindi, la nuova normativa a contemperare le due esigenze di garantire una maggiore eguaglianza fiscale tra lavoratori e non far perdere competitività e attrattività al Paese? Solo il tempo potrà dircelo.