La Legge di stabilità 2016, al comma 511, ha innalzato il limite per la circolazione del contante, portandolo ad Euro 3.000 dal 1° gennaio 2016. Con riferimento alle disposizioni in tema di circolazione del contante, la Legge di Stabilità 2016 ha modificato la normativa in materia di circolazione del contante ed in particolar modo:
- viene innalzato il limite previsto per il contante da € 1.000 a 3.000;
- vengono abrogate le disposizioni che introducevano l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per i canoni di locazione e nel settore trasporti.
Rimane fermo il limite dei 1.000 euro:
- per i servizi di rimessa di denaro con l’estero (money transef);
- per gli emolumenti erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (es. pensioni);
- per gli assegni bancari e postali emessi senza la clausola di non trasferibilità.
Resta ovviamente la possibilità di effettuare pagamenti oltre soglia per gli operatori di commercio al minuto e agenzia di viaggio e turismo, che sono autorizzati a ricevere pagamenti di beni e servizi a cittadini stranieri non residente in Italia, entro il limite di € 15.000.
Il non rispetto del limite al contante è sanzionato dall’art. 58 D. Lgs n. 231/2007 che prevede la sanzione:
- dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
- dal 5% al 40% dell’importo trasferito in caso di importi superiori a € 50.000;
- fermo restando l’importo minimo pari a € 3.000. La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto la somma in contante.