cig-fattura-elettronica-paL’Agenzia delle Entrate ha fornito, con una risposta ad interpello, indicazioni importanti in merito al CIG nelle fatture emesse nei confronti della PA.


CIG nella Fattura Elettronica PA: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 436 dello scorso 28 ottobre 2019, ha risposto all’interpello circa l’art. 11, comma 1, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L’istanza di interpello si riferisce a contratti per la fornitura di beni e/o per la prestazione di servizi.

Uno degli interrogativi riguarda l’obbligatorietà del CIG (codice identificativo di gara) nella fattura. E se l’omissione dello stesso o l’indicazione di un numero errato è fiscalmente corretta e, quindi, pagabile dal soggetto istante.

Il subbio sorge dal fatto che detto dato non rientra tra gli elementi obbligatori indicati dall’articolo 21 del decreto IVA.

L’obiezione dell’istante

In base allo split payment, le amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i soggetti indicati nell’articolo 17-ter, comma 1-bis, che acquistano beni e/o servizi nel territorio dello Stato (sia nella loro veste istituzionale che nell’esercizio dell’attività d’impresa), pagano ai propri fornitori il corrispettivo al netto dell’IVA che deve essere versata, in deroga al regime ordinario, direttamente all’erario anziché al cedente/prestatore.

Secondo l’istante la fattura priva del CIG sarebbe idonea a supportare il pagamento dell’IVA attraverso l’indicazione nel mandato di pagamento del CIG acquisito, soddisfacendo così i criteri stabiliti dalle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti.

CIG nella Fattura Elettronica PA: la risposta

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che sebbene il codice identificativo di gara (CIG) non rientri tra gli elementi indicati dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, l’obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui

“Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Il successivo comma 3 del citato articolo 25 dispone, inoltre, che:

“Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2”.

Tanto premesso, l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario.

A questo link il testo completo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate.