Nella determinazione dell’imposizione estera effettiva rilevano solo le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali crediti di imposta. È stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che illustra i criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione ai fini della applicazione della disciplina della Cfc (articolo 167, comma 8-bis, lettera b), del Tuir).
Il regime è stato recentemente oggetto di modifiche ad opera del decreto internazionalizzazione (articolo 8, comma 1, lettera d) del Dlgs 147/2015), il quale ha previsto l’estensione dello stesso alle controllate localizzate in Stati o territori diversi rispetto a quelli individuati dal comma 4 dell’articolo 167.
A tal fine occorre che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni (lettere a e b del comma 8-bis), ovvero:
- la controllata deve essere assoggettata a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe stata soggetta ove residente in Italia
- oltre il 50 per cento dei proventi della controllata derivino dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi infragruppo.
Il provvedimento è, pertanto, intervenuto, in relazione al primo dei due requisiti, per disciplinare in concreto i criteri per determinare, con modalità semplificate, l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata, al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica. Nel dettaglio, nella determinazione della prima rileveranno esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali di crediti di imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento.
Per calcolare, invece, la tassazione virtuale domestica bisognerà prendere in considerazione l’Ires e le sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata. Per gli aspetti non diversamente disciplinati nel provvedimento, continuano a valere le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi (circolari del 51/E del 2010 e 23/E del 2011).