cessioni-riorganizzazione-aziendale-tobin-taxCessioni per riorganizzazione aziendale: la Tobin Tax non si applica. Non vanno tassate le operazioni che non modificano compagine societaria, percentuali di partecipazioni al capitale e regole di governance, che restano identiche a quelle della venditrice.


Alla compravendita di azioni di una società italiana tra una società cooperativa di diritto olandese e una società di diritto inglese (costituita a tale scopo), effettuata nell’ambito di un progetto di riorganizzazione finalizzato, per esigenze di semplificazione, a modificare la sola forma giuridica e la giurisdizione del veicolo societario attraverso il quale i soci detengono la partecipazione nella società italiana, non va applicata l’imposta sulle transazioni finanziarie.

È, in sintesi il contenuto della risoluzione n. 38/E del 29 marzo 2019, con cui l’Agenzia delle entrate risponde al quesito formulato da un notaio, che è stato incaricato di stipulare l’atto in questione tra le due società, le quali hanno medesima compagine in quanto sono entrambe possedute, in misura paritaria, dai medesimi soggetti.

Il cedente e il cessionario sono soggetti a controllo “congiunto” da parte dei propri soci, che si realizza sia in virtù della partecipazione paritetica detenuta dai medesimi soci sia in ragione dell’assetto di governance delle società, che esclude che uno dei due soci possa esercitare un’influenza dominante sulle società partecipate.

Secondo il professionista, la cessione può rientrare tra le ipotesi di esclusione dall’imposta sulle transazioni finanziarie (articolo 1, comma 494, lettera d, legge 228/2012, come attuato dall’articolo 15, comma 1, lettera g, del decreto Mef 21 febbraio 2013, secondo il quale l’imposta non si applica ai trasferimenti azionari tra società legate da un rapporto di controllo ex articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo, del Codice civile, oppure controllate dalla stessa società).

Il tributo

Il tributo al centro della questione, dunque, è l’imposta sulle transazioni finanziarie (Itf o Ftt), applicata, con l’aliquota dello 0,2% (ovvero, per le transazioni effettuate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, dello 0,1%), ai trasferimenti di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti, e al trasferimento dei titoli rappresentativi di tali strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato.

È dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e si applica a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.

Ne sono esclusi i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore a 500 milioni di euro. Inoltre, l’imposta non si applica alle transazioni e alle operazioni tra società fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, o che sono controllate dalla stessa società, nonché ai trasferimenti di proprietà derivanti da operazioni di ristrutturazione.

Il perchè delle esclusioni

La ratio comune di tali esclusioni è evitare che il pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie possa ostacolare le operazioni di riorganizzazione aziendale, considerando tali non solo fusioni, scissioni e conferimenti, ma anche, più in generale, le operazioni che, pur trasferendo la proprietà della partecipazione, non modificano l’“appartenenza economica della partecipazione al medesimo gruppo societario. In particolare, è necessario che, anche in conseguenza del trasferimento, la società ceduta continui a essere controllata, anche indirettamente, dalla medesima società venditrice o che, comunque, la società venditrice e quella acquirente siano controllate dalla stessa società controllante.

Nel caso rappresentato, la cessione è volta esclusivamente a modificare la forma giuridica del veicolo societario (per natura e giurisdizione, più in linea con le esigenze societarie) che deterrà la partecipazione nella società italianalasciando inalterata sia la compagine societaria sia le percentuali di partecipazioni al capitale sociale sia le regole di governance, che resteranno identiche a quelle della società venditrice.

Inoltre, poiché parte venditrice e parte acquirente sono composte dalla stessa compagine sociale, il possesso delle partecipazioni cedute continuerà a fare riferimento agli stessi soci, potendosi di conseguenza escludere un intento speculativo legato alla negoziazione di titoli.

Pertanto, secondo l’Agenzia, la cessione di partecipazione esaminata ha carattere riorganizzativo e, di conseguenza, non è soggetta all’imposta sulle transazioni finanziarie in base alla stessa ratio sottesa alle disposizioni che hanno individuato i casi di esclusione, ossia non penalizzare le operazioni di riorganizzazione.