Le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, sono tenute a comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato – I.G.B. – Div. V. – entro e non oltre il 30 giugno, l’entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell’anno precedente.
La disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile. Fin dalla Legge n. 2248/1865, ancora in vigore, sul contenzioso amministrativo, si prevede infatti ai sensi dell’articolo 9 che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l’amministrazione interessata”.
La cessione del credito è uno degli istituti giuridici che disciplinano i rapporti tra i soggetti in relazione alla circolazione della ricchezza. Attraverso la cessione del credito, un soggetto, il cedente, si spoglia di un suo diritto trasferendolo ad un terzo, il cessionario. Il soggetto tenuto all’adempimento nei confronti del cessionario prende il nome di creditore ceduto.
L’ordinamento privatistico contempla una pluralità di istituti giuridici riconducibile alla generale fattispecie della cessione del credito. Anche lordinamento pubblicistico prevede alcune norme in materia e, in special modo, disciplina il caso in cui il creditore ceduto sia un soggetto pubblico.
La disciplina pubblicistica della cessione del credito, è in parte differente da quella regolata dal codice civile, in quanto il legislatore ha introdotto un corpo di norme di diritto speciale, volti a garantire maggiormente l’interesse pubblico, che la Pubblica Amministrazione deve necessariamente perseguire.
La legge n. 109/94 all’art. 26, comma 5, ha previsto: “le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione dei lavori pubblici”. La legge n. 109/94 all’art. 26, comma 5, ha previsto: “le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione dei lavori pubblici”.
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano anche per via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso positivo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.