Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio riguardante la sessione gratuita di aree e di opere di urbanizzazione al Comune (trattamento fiscale dopo il D.Lgs. n. 23/2011).

Lo studio prende le mosse dalla preliminare e pregiudiziale verifica della natura giuridica dell’atto di cessione “gratuita” di aree (e di opere di urbanizzazione), posta in essere a scomputo dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di  lottizzazione per ricavarne la considerazione che si tratti di fattispecie (sia pure “formalmente”) gratuita per l’inesistenza a carico dell’Ente cessionario di alcuna prestazione suscettibile di valutazione economica, tanto meno su di un piano di sinallagmaticità/corrispettività con la
cessione stessa. Ed infatti anche l’interesse del lottizzante allo scomputo degli oneri di urbanizzazione resta relegato sul piano dei “motivi” che non assurgono mai a rilevanza causale e, per converso, l’attività dell’Ente cessionario non è “innescata” dalla cessione effettuata, ma si colloca nell’ambito di un procedimento amministrativo ben più ampio finalizzato alla lottizzazione. E siffatta ricostruzione sembra avvalorata dalla circostanza per cui la cessione al vaglio rappresenta una sorta di accordo endoprocedimentale – come ha ribadito la Suprema Corte in un recente arresto – strettamente funzionale al contenuto del provvedimento amministrativo legittimante la lottizzazione (costituendone anzi parte integrante e nel contempo vincolante).

Più volte, peraltro, l’Amministrazione finanziaria stessa ha riconosciuto che tale cessione può qualificarsi come modalità alternativa all’assolvimento dell’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e quindi assumere contenuto e funzione di “prestazione imposta”. Di guisa che sarebbe veramente iniquo che un siffatto trasferimento – avente funzione solutoria nell’ambito di un mero rapporto tributario già esistente tra il cedente e l’Ente cessionario – venisse a sua volta fatto oggetto di un’ulteriore imposizione gravosa come quella ora prevista per i trasferimenti a titolo oneroso.

Ciò fa dunque pensare che la norma soppressiva di agevolazioni ed esenzioni fiscali – anche se contenute in leggi speciali – di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 23/2011 non possa attrarre nel suo ambito le cessioni al vaglio e che invece si debbano ritenere tuttora sussistenti regimi impositivi di favore relativi ad atti traslativi diversi da quelli a titolo oneroso, come quello di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 601/73 in “parte qua”.

Né pare congruo invocare tout court l’applicazione dell’imposta di donazione ex T.U. n. 346/90; la norma “speciale” contenuta nel cit. art. 32 del D.P.R. n. 601/73 – così come non appare cancellata dalla norma soppressiva ricordata – sembra che non resti travolta nemmeno dalla norma “generale” in materia di tassazione di atti “gratuiti” (di cui al d.l. n. 262/2006); potendosi fare utilmente applicazione del principio per cui “lex posterior generalis non derogat priori speciali” e dell’insegnamento della Cassazione per cui tra due regole (successive tra loro nel tempo e rivolte ciascuna ad ambiti applicativi, per così dire, tra di essi concentrici o almeno in tutto o in parte apparentemente sovrapponibili) va applicata quella che esprime una maggiore aderenza alle caratteristiche proprie della fattispecie da regolare.

Infine sembra possibile estendere il ragionamento svolto anche alle ipotesi di fattispecie traslative “gratuite” di aree a favore del Comune che si inseriscono in procedimenti lottizzatori diversi dallo stereotipo di cui al datato art. 28 della legge n. 1150/42, e più conformi e congeniali alle sopravvenute e più recenti politiche di pianificazione urbanistica.

Scarica lo studio completo: Notariato Studio n. 248_2014_T

FONTE: Consiglio nazionale del Notariato

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